ࡱ> ;=:[-,bjbj*2ΐΐ-$..rrrrr  OpyyyaRryyyyyrr yrry _eq0O, lr~`yyyyyyyyyyOyyyyyyyyyyyyy. 8:Legge Regionale 25 novembre 1983, n. 27 Provvidenze a favore dei talassemici, degli emofilici e degli emolinfopatici maligni. Il Consiglio Regionale ha approvato Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge: Art.1 La Regione Autonoma della Sardegna eroga, in favore dei cittadini residenti in Sardegna riconosciuti affetti da talassemia o da emofilia o da emolinfopatia maligna e comunque per una sola forma morbosa, sussidi straordinari: - sotto forma di assegno mensile; - a titolo di rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno nei casi in cui il trattamento venga effettuato presso Centri ospedalieri o universitari autorizzati ubicati in Comuni diversi da quello di residenza dei medesimi. I sussidi verranno corrisposti con le modalit di seguito indicate a favore dellinteressato o, in caso di minore et, a favore di chi esercita la patria potest. Art.2 E condizione per il godimento mensile del beneficio di cui allarticolo 1 della presente legge, il sottoporsi con la regolarit che la propria affezione richiede alle prestazioni sanitarie specifiche. Il talassemico, lemofilico e lemolinfopatico si muniranno di idonea attestazione su detta regolarit, richiedendo al sanitario che ha fornito le prestazioni, e che ne ha lobbligo, il rilascio della relativa certificazione. Art.3 Lassegno mensile viene concesso a condizione che il reddito netto effettivco riferibile ai soggetti di cui allarticolo 2 della presente legge, non superi le seguenti misure per ciascun nucleo familiare: a) lire 7.000.000 per nucleo familiare fino a due persone; b) lire 9.500.000.000 per nucleo familiare fino a quattro persone; c) lire 11.000.000 per nucleo familiare fino a sei persone; d) lire 13.000.000 per nucleo familiare con pi di sei persone. Per nucleo familiare ai fini della presente legge deve intendersi: - nel caso di talassemico o emofilico o emolinfopatico coniugato, quello costituito dallinteressato stesso e, se conviventi, dal coniuge e figli minori; - nel caso di talassemico o emofilico e emolinfopatico celibe o nubile, quello costituito dallinteressato stesso e, se conviventi, dai genitori e fratelli minori. Ai fini del presente articolo il reddito netto effettivo riferibile al talassemico o allemofilico o allemolinfopatico, quello derivante da prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, da compartecipazioni ad utili societari, da pensioni o da rendite immobiliari dellinteressato stesso, del coniuge e dei figli minori conviventi, nel caso di soggetto coniugato; dellinteressato stesso, dei genitori e dei fratelli minori conviventi, nel caso di soggetto celibe o nubile. La misura dellassegno mensile cos determinata: - lire 200.000 ai talassemici, emofilici e emolinfopatici sprovvisti di qualsiasi reddito; - lire 130.000 ai talassemici, emofilici e emolinfopatici con reddito netto effettivo annuo fino a lire 3.000.000; - lire 100.000 ai talassemici, emofilici e emolinfopatici compresi nelle fasce di reddito a), b), c) e d) di cui al primo comma. Art.4 I rimborsi delle spese di viaggio e di soggiorno sono concessi ai talassemici, agli emofilici e agli emolinfopatici: a) che non abbiano diritto a rimborsi per lo stesso titolo da parte di enti previdenziali o assicurativi; b) che non superino il redditto effettivo netto annuo, computato per i soggetti interessati coniugati o non coniugati in base ai criteri rispettivamente stabiliti dal precedente articolo, di lire 15.000.000. I rimborsi per le spese di viaggio sono determinati nella misura del cento per cento del costo del biglietto su mezzi pubblici, ovvero nella misura di lire 130 a chilometro per luso di automezzo privato, ai talassemici, agli emofilici ed agli emolinfopatici, che si recano in Comuni della Sardegna diversi da quello di residenza per leffettuazione delle terapie e degli esami connessi allo specifico status morboso. I rimborsi per le spese di soggiorno sono determinati nella misura di lire 10.000 per i talassemici, gli emofilici e gli emolinfopatici che si recano in Comuni della Sardegna distanti oltre 30 chilometri da quello di residenza, per leffettuazione delle terapie o esami connessi allo specifico status morboso purch il trattamento sanitario non venga effettuato in regime di ricovero. Art.5 Gli interessati che si trovino nelle condizioni previste dalla presente legge dovranno, per il riconoscimento del diritto allassegno di assistenza, presentare domanda allAssessorato alligiene e sanit della Regione Sarda direttamente o tramite le rispettive Associazioni. Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti: a) certificato di nascita; b) certificato di residenza e stato di famiglia; c) referto ematologico corredato da relativa certificazione diagnostica, entrambi in originale, rilasciati da uno dei presidi pubblici di diagnosi e cura di cui allarticolo 1 della presente legge; d) certificato rilasciato dal competente ufficio distrettuale delle imposte dirette attestante i redditi dei coniugi e dei figli minori sulla base dellultima denuncia presentata ai fini dellimposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), sia in caso di dichiarazione congiunta che in caso di dichiarazione separata, o la relativa dichiarazione sostitutiva resa sotto la personale responsabilit del richiedente nelle forme di legge, ovvero ogni altra documentazione attestante lo stato di bisogno rilasciata dagli organi competenti ai sensi di legge. Art.6 La concessione dellassegno di assistenza disposta con decreto dellAssessore regionale alligiene e sanit, su conforme deliberazione della Giunta regionale da adottarsi su proposta dello stesso Assessore, sulla base del referto ematologico di cui al punto c) del precedente articolo 5. Copia del decreto sar trasmessa allinteressato, al Comune di residenza che dovr provvedere allerogazione dellassegno secondo le modalit previste nel successivo articolo 7 della presente legge, e alle rispettive Associazioni relativamente alle domande da queste ultime inoltrate. Art.7 Lassegno di assistenza viene erogato agli aventi diritto da parte del Comune di residenza per conto dellAmministrazione regionale, la quale provvede a tal fine alla costituzione, presso ciascun Comune nel quale risultino residenti i soggetti interessati, di un apposito fondo con destinazione vincolata. Il fondo di cui al precedente comma costituito, presso ciascun Comune interessato, con un accreditamento iniziale non superiore a sei dodicesimi dellammontare complessivo annuale dei benefici presuntivamente erogabili in favore dei talassemici, degli emofilici e degli emolinfopatici ivi residenti al 30 dicembre 1982. Il fondo viene reintegrato allinizio di ogni semestre, o prima, se esaurito, sulla base dei rendiconti che i Comuni trasmettono di norma trimestralmente allAssessorato regionale alligiene e sanit, corredati dalla documentazione comprovante gli avvenuti pagamenti, nonch dallattestazione di cui al secondo comma dellarticolo 2 della presente legge. Il Comune di residenza dei soggetti interessati proceder allerogazione dellassegno in favore dellavente diritto, previa acquisizione da parte dello stesso della certificazione sanitaria in originale attestante la regolarit della fruizione della terapia di cui al primo comma dellarticolo 2 della presente legge; al fine dellerogazione dellassegno, la certificazione potr essere considerata validamente prodotta soltanto se rilasciata in data non anteriore a 15 giorni dal giorno del pagamento dellassegno. I fondi previsti dal presente articolo saranno posti a disposizione dei Comuni mediante lapertura dei conti correnti di cui allarticolo 4 della legge regionale 7 gennaio 1975, n. 1. Art.8 ei sottoelencati stati di previsione della spesa del bilancio della Regione per lanno finanziario 1983, sono introdotte le seguenti variazioni: In diminuzione 03 - STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DELLASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO E ASSETTO DEL TERRITORIO: Cap. 03016 - Fondo speciale per fronteggiare spese correnti dipendenti da nuove disposizioni legislative lire 50.000.000, mediante utilizzazione della riserva di cui alla voce 22 della tabella A) allegata alla legge finanziaria per lanno 1983 (LR 10 maggio 1983, n. 12); Cap. 03011 - Fondo speciale per la riassegnazione dei residui delle spese in conto capitale (o di investimento) dichiarati perenti agli effetti amministrativi (art. 8, legge 5 agosto 1978, n. 468). L. 550.000.000 In aumento 12 - STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DELLASSESSORATO ALLIGIENE E SANITA: Cap. 12055 - (Di nuova istituzione) - Tit. 1 - Sez. 5 - Cat. 05 - Sett. 08 - Somme da trasferire ai Comuni per la concessione di sussidi straordinari a favore dei talassemici, degli emofilici e degli emolinfopatici. L. 600.000.000 Le spese derivanti dallapplicazione della presente legge gravano sul capitolo 12055 dello stato di previsione della spesa dellAssessorato alligiene e sanit del bilancio della Regione per lanno finanziario 1983 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci della Regione per gli anni successivi. La presente legge sar pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione. '),,-,hDCJ$aJ$#hPghPg5B*OJQJ\ph%hPghPgB*CJOJQJaJph!hPghPgB*CJOJQJph),,-,d\gdPg(. A!n"n#n$n% ^ 666666666vvvvvvvvv666666>6666666666666666666666666666666666666666666666666hH6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666662 0@P`p2( 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p8XV~_HmHnHsHtH:`: Normale_HmHsHtHDD Titolo 1$$@&a$ 5OJQJTT Titolo 2$$@&^`a$ 5OJQJ<< Titolo 3$$@&a$CJ<< Titolo 4$$@&a$CJBB Titolo 5$$@&a$ 56CJHH Titolo 6$$@&a$5CJOJQJLA`L Car. predefinito paragrafo\i@\ 0Tabella normale :V 44 la 4k 4 0 Nessun elenco >>> Titolo$a$5CJ0OJQJDJD  Sottotitolo$a$ CJOJQJFBF Corpo del testo CJOJQJ0/!0 Pgtitle161CJaJPK![Content_Types].xmlj0Eжr(΢Iw},-j4 wP-t#bΙ{UTU^hd}㨫)*1P' ^W0)T9<l#$yi};~@(Hu* Dנz/0ǰ $ X3aZ,D0j~3߶b~i>3\`?/[G\!-Rk.sԻ..a濭?PK!֧6 _rels/.relsj0 }Q%v/C/}(h"O = C?hv=Ʌ%[xp{۵_Pѣ<1H0ORBdJE4b$q_6LR7`0̞O,En7Lib/SeеPK!kytheme/theme/themeManager.xml M @}w7c(EbˮCAǠҟ7՛K Y, e.|,H,lxɴIsQ}#Ր ֵ+!,^$j=GW)E+& 8PK!HRtheme/theme/theme1.xmlYMoE#F{oc'vGuرHF[xw;jf7q7J\ʯ AxgfwIFPA}H1^3tH6r=2%@3'M 5BNe tYI?C K/^|Kx=#bjmo>]F,"BFVzn^3`ե̳_wr%:ϻ[k.eNVi2],S_sjcs7f W+Ն7`g ȘJj|l(KD-ʵ dXiJ؇kZov[fDNc@M!͐,a'4Y_wp >*D8i&X\,Wxҕ=6.^ۄ Z *lJ~auԙՍj9 !bM@-U8kp0vbp!H#m|&HyȝC)^+Ikio ,A*k,GMg,JnO#KtZ妇|1ikBԥ0 jW¦l|Vn[u~3j ȦyK$rzQL -V 5-nhxL|UviE>fO(8B#6¯S ܣioWnsΊ|{epv4Y%W:.t0O%Jݍq7ŔRN)z?@G\׶Dž8t4~_`zd kH*N69mYiHE=hK&NaV.˒eLFԕU{D vEꦛdmNU(CNޜR콶3a3/TU-!޲!ljUJ[A++T[Xs/7s b1p߃eBoC  d%;x 'hIF'|I{Z.3WSÎBWCdO(, Q݃@o)i ~SFρ(~+ѐnPK! ѐ'theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsM 0wooӺ&݈Э5 6?$Q ,.aic21h:qm@RN;d`o7gK(M&$R(.1r'JЊT8V"AȻHu}|$b{P8g/]QAsم(#L[PK-![Content_Types].xmlPK-!֧6 +_rels/.relsPK-!kytheme/theme/themeManager.xmlPK-!HRtheme/theme/theme1.xmlPK-! ѐ' theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsPK] -$ 2-,-,8@0(  B S  ?guycqoy^l  | > L |_e'4f t /!1!8"F"/$/$>,֜h h^h`5hH.h ^`hH.h pL^p`LhH.h @ ^@ `hH.h ^`hH.h L^`LhH.h ^`hH.h ^`hH.h PL^P`LhH.>Bj[KZj[Kd,YS4d,YL`<\W_\W_*Ued,YPg* tb !U0Qy67D:!< 4AO+-$/$@-$X@UnknownG*Ax Times New Roman5Symbol3. *Cx Arial7. [ @Verdana?. Arial BlackA$BCambria Math"q`Qg`Qg)ffAfAY0d$$2QHX $PQy62!xxCOMUNE DI BANARILara Oh+'08x    (0COMUNE DI BANARINormalLara2Microsoft Office Word@F#@-@BVeq@BVeqf՜.+,0 hp|  A$  TitoloTitle  !"#$%&'()+,-./013456789<Root Entry F_eq>1TableWordDocument*2SummaryInformation(*DocumentSummaryInformation82CompObj}  F+Documento di Microsoft Office Word 97-2003 MSWordDocWord.Document.89q