{"Titolo":"Bandi di gara e contratti","Testo":"\u003Cp\u003EObblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori,servizi e forniture:\u003C\/p\u003E\u003Cp\u003E 1. Fermi restando gli altri obblighi di pubblicita\u0026#39; legale e, in particolare, quelli previsti dall\u0026#39;articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n.190,ciascuna amministrazione pubblica, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, e,in particolare, dagli articoli 63, 65, 66, 122, 124, 206 e 223,le informazioni relative alle procedure per l\u0026#39;affidamento e l\u0026#39;esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture.\u003C\/p\u003E\u003Cp\u003E 2. Le pubbliche amministrazioni sono tenute altresi\u0026#39; a pubblicare,nell\u0026#39;ipotesi di cui all\u0026#39;articolo 57, comma 6, del decreto legislativo12 aprile 2006, n.163, la delibera a contrarre.\u003C\/p\u003E","Sezione":"Amministrazione trasparente"}