{"Titolo":"Opere pubbliche","Testo":"\u003Ch5\u003E \tRiferimenti normativi:\u003C\/h5\u003E \u003Cp\u003E \tArt. 38\u0026nbsp;decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33\u003C\/p\u003E \u003Cp class=\u0022JustifyFull\u0022\u003E \t\u003Cem\u003E\u0026quot;1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano tempestivamente sui\u0026nbsp;propri siti istituzionali: i documenti di programmazione anche pluriennale delle opere pubbliche di competenza dell\u0026#39;amministrazione,le linee guida per la valutazione degli investimenti; le relazioni annuali; ogni altro documento predisposto nell\u0026#39;ambito della valutazione, ivi inclusi i pareri dei valutatori che si discostino dalle scelte delle amministrazioni e gli esiti delle valutazioni ex post che si discostino dalle valutazioni ex ante; le informazioni relative ai Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici di cui all\u0026#39;articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144,incluse le funzioni e i compiti specifici ad essi attribuiti, le procedure e i criteri di individuazione dei componenti e i loro nominativi. \u003C\/em\u003E\u003Cbr \/\u003E \t\u003Cem\u003E2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano, fermi restando gli obblighi di pubblicazione di cui all\u0026#39;articolo 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le informazioni relative ai tempi, ai costi unitari e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche completate. Le informazioni sui costi sono pubblicate sulla base di uno schema tipo redatto dall\u0026#39;Autorit\u0026agrave; per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che ne cura altres\u0026igrave;\u0026#39; la raccolta e la pubblicazione nel proprio sito web istituzionale al fine di consentirne una agevole comparazione.\u0026quot;\u003C\/em\u003E\u003C\/p\u003E","Sezione":"Amministrazione trasparente"}