{"Titolo":"Codice della strada: Come pagare le multe con lo","Testo":"\u003Cp style=\u0022text-align: justify;\u0022\u003EPer godere dello sconto, il trasgressore, proprietario del veicolo o qualsiasi altro obbligato in solido, deve pagare la multa entro 5 giorni dalla contestazione o dalla notificazione del verbale della violazione al codice della strada che prevede il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria.\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp style=\u0022text-align: justify;\u0022\u003ESul verbale sar\u0026agrave; chiaramente indicato se il pagamento in forma ridotta \u0026egrave; ammesso e l\u0026#39;importo da versare.\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp style=\u0022text-align: justify;\u0022\u003EL\u0026#39;interessato avr\u0026agrave; anche tutte le informazioni per effettuare il pagamento secondo le modalit\u0026agrave; di gestione adottate da ciascun organo di polizia.\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp style=\u0022text-align: justify;\u0022\u003EUna pagina del sito della Polizia di Stato offre approfondimenti su: cosa dice la legge, chi pu\u0026ograve; beneficiare della riduzione, come e quando \u0026egrave; possibile usufruirne, per quali violazioni \u0026egrave; applicabile, come calcolare i termini, quali sono le modalit\u0026agrave; di pagamento per i verbali redatti dalla Polizia stradale.\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp style=\u0022text-align: justify;\u0022\u003ECosa dice la legge- Con la pubblicazione nel supplemento ordinario n. 63\/L della Gazzetta Ufficiale del 20.08.2013, n. 194, della legge di conversione del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell\u0026#39;economia, entrano in vigore le norme che introducono la possibilit\u0026agrave; di ridurre del 30% le sanzioni amministrative per molte violazioni del Codice della Strada.\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp style=\u0022text-align: justify;\u0022\u003EChi pu\u0026ograve; beneficiare della riduzione- Il trasgressore, il proprietario del veicolo o qualsiasi altro obbligato in solido pu\u0026ograve; pagare la somma pari al minimo fissata dalle singole norme ridotta del 30%,\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp style=\u0022text-align: justify;\u0022\u003EPu\u0026ograve; beneficiare della riduzione anche chi riceve per posta dal 21.08.2013 un verbale per una violazione commessa prima di tale data.\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp style=\u0022text-align: justify;\u0022\u003EQuando si pu\u0026ograve; usufruire della riduzione 30%- Dal 21.08.2013, se il pagamento della sanzione \u0026egrave; effettuato entro 5 giorni dalla contestazione o dalla notificazione del verbale per le violazioni alle norme del Codice della Strada che prevedono il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria.\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp style=\u0022text-align: justify;\u0022\u003EPer quali violazioni \u0026egrave; applicabile- La riduzione del 30% \u0026egrave; applicata alla maggior parte delle violazioni previste dal Codice della Strada, anche a quelle elencate all\u0026#39;art.195, comma 2-bis C.d.S., le cui sanzioni pecuniarie in misura ridotta sono aumentate di un terzo se l\u0026#39;infrazione \u0026egrave; commessa dopo le ore 22 e prima delle ore 7.\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp style=\u0022text-align: justify;\u0022\u003ELa riduzione \u0026egrave; invece esclusa nei seguenti casi:\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp style=\u0022text-align: justify;\u0022\u003E- violazioni per le quali non \u0026egrave; consentito il pagamento in misura ridotta\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp style=\u0022text-align: justify;\u0022\u003E- violazioni di natura penale (es. guida in stato di ebbrezza)\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp style=\u0022text-align: justify;\u0022\u003E- violazioni per cui \u0026egrave; prevista la sanzione accessoria della confisca del veicolo (non \u0026egrave; compresa la confisca, eventuale, prevista dall\u0026#39;art. 193, c.4, C.d.S. - mancanza di assicurazione -)\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp style=\u0022text-align: justify;\u0022\u003E- violazioni per cui \u0026egrave; prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp style=\u0022text-align: justify;\u0022\u003ECome- Sul verbale sar\u0026agrave; chiaramente indicato se il pagamento in forma ridotta \u0026egrave; ammesso e l\u0026#39;importo che dovr\u0026agrave; essere versato entro 5 giorni dalla contestazione o dalla notificazione.\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp style=\u0022text-align: justify;\u0022\u003EChi intende proporre ricorso al Prefetto o al Giudice di Pace, non deve effettuare il pagamento della sanzione.\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp style=\u0022text-align: justify;\u0022\u003ECalcolo dei termini- Il termine di 5 giorni decorre dal giorno successivo la contestazione su strada o dalla notificazione del verbale (es. contestazione su strada il 21.08.2013: il termine utile di pagamento \u0026egrave; fino al 26.08.2013) e, se cade in giorno festivo, scorre al primo giorno feriale successivo.\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp style=\u0022text-align: justify;\u0022\u003EParticolare attenzione dovr\u0026agrave; essere posta ai casi di notificazione successiva in quanto il termine di decorrenza dei 5 giorni varia a secondo delle modalit\u0026agrave; di notifica adottate (attraverso il servizio postale, direttamente nelle mani dell\u0026#39;interessato, per compiuta giacenza, ecc.); nei casi dubbi \u0026egrave; sempre buona regola contattare e chiedere, prima del pagamento, conferma all\u0026#39;organo di polizia stradale che ha redatto il verbale.\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp style=\u0022text-align: justify;\u0022\u003EAd esempio, nel caso di notificazione del verbale attraverso il servizio postale con emissione della comunicazione di avvenuto deposito per assenza del destinatario: se il ritiro del verbale presso l\u0026#39;ufficio postale avviene entro i primi 10 giorni dal ricevimento della cartolina il termine decorre dal giorno successivo, se invece viene ritirato successivamente si dovranno calcolare a scalare i 5 giorni dall\u0026#39;undicesimo giorno dal ricevimento.\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp style=\u0022text-align: justify;\u0022\u003ECos\u0026igrave; ad esempio ricevuta la cartolina il 1 settembre: ritirato il verbale in posta il 4 settembre: si avr\u0026agrave; diritto al pagamento con la riduzione al 30% fino al 9 settembre; se ritirato il 12 settembre si avr\u0026agrave; diritto fino al 16 settembre, se ritirato il 17 settembre si perde il diritto alla riduzione e si dovr\u0026agrave; pagare l\u0026#39;importo previsto in misura ridotta entro 60 giorni dalla contestazione.\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp style=\u0022text-align: justify;\u0022\u003ENB: Nel caso il pagamento sia effettuato oltre il termine di 5 giorni, o in misura inferiore a quella prevista, l\u0026#39;obbligazione non si considera estinta, la somma versata \u0026egrave; trattenuta come acconto e, se non sar\u0026agrave; effettuato il pagamento in misura ridotta senza sconto entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione, sar\u0026agrave; iscritta a ruolo una somma pari alla differenza tra la met\u0026agrave; del massimo della sanzione edittale (pi\u0026ugrave; le spese di procedimento) e l\u0026#39;acconto versato.\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp style=\u0022text-align: justify;\u0022\u003EModalit\u0026agrave; di pagamento- Si pu\u0026ograve; effettuare il pagamento in forma \u0026quot;scontata\u0026quot; mediante versamento della somma\u0026nbsp; sul c\/c postale n. 12376075 intestato alla Tesoreria del Comune di Banari specificando nel campo causale il numero e la data del verbale, la targa del veicolo gli articoli e i comma delle violazioni per i quali si intende effettuare il pagamento in misura scontata.\u003C\/p\u003E\r\n\r\n\u003Cp style=\u0022text-align: justify;\u0022\u003E\u0026nbsp;\u0026nbsp;\u003C\/p\u003E","Sezione":"Uffici"}