{"Titolo":"TARI","Testo":"\u003Cp align=\u0022center\u0022\u003E\r\n\t\u003Cspan class=\u0022Bold\u0022\u003ETASSA SUI RIFIUTI (TARI)\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\u003Cp align=\u0022center\u0022\u003E\r\n\t\u0026nbsp;\u003C\/p\u003E\r\n\u003Cp class=\u0022JustifyFull\u0022\u003E\r\n\t\u003Cspan style=\u0022text-decoration: underline;\u0022\u003E\u003Cstrong\u003EChe cos\u0026rsquo;e la TARI?\u003C\/strong\u003E\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\u003Cp class=\u0022JustifyFull\u0022\u003E\r\n\t\u003Cstrong\u003EDal 1 gennaio 2014 \u0026egrave;\u0026nbsp;in vigore la nuova tassa rifiuti che sostituisce la Tarsu:\u003C\/strong\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\u003Cp class=\u0022JustifyFull\u0022\u003E\r\n\t\u003Cstrong\u003E- La Legge\u0026nbsp; di stabilit\u0026agrave; 2014 (n. 147 del 2013) che disciplina la IUC, Imposta Unica Comunale che comprende oltre l\u0026rsquo;IMU anche la TASI e la TARI, prevede ai commi 641-668 la regolamentazione della Tassa Smaltimento Rifiuti (TARI), rimandando per il calcolo della tassa al Decreto n\u0026deg; 158\/99.\u003C\/strong\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\u003Cp\u003E\r\n\t\u0026nbsp;\u003C\/p\u003E\r\n\u003Cp class=\u0022JustifyCenter\u0022\u003E\r\n\t\u003Cspan class=\u0022Underline\u0022\u003E\u003Cspan class=\u0022Italic\u0022\u003E\u003Cspan class=\u0022Bold\u0022\u003EStralcio del Regolamento IUC\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\u003Cp class=\u0022JustifyCenter\u0022\u003E\r\n\t\u003Cspan class=\u0022Bold\u0022\u003EIstituzione della Tassa sui rifiuti\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\u003Cp class=\u0022JustifyFull\u0022\u003E\r\n\tIl presente capo disciplina la Tassa sui rifiuti (TARI) di cui all\u0026#39;art. 1 comma 639 della legge 147\/2013 e secondo i principi contenuti negli articoli 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 e successive modifiche ed integrazioni. Il presupposto della TARI \u0026egrave; il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. La classificazione dei rifiuti urbani ed assimilati \u0026egrave; effettuata con riferimento alle definizioni di legge. Ai fini della definizione dei criteri per l\u0026#39;individuazione del costo del servizio, della determinazione della tariffa e della classificazione delle categorie di attivit\u0026agrave; si applicano le disposizioni di cui al D.P.R. n. 158\/1999 recante norme per l\u0026#39;elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa di gestione del ciclo dei rifiuti urbani Il Comune ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l\u0026#39;insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa. La ripartizione dei costi da ricoprire tra le utenze domestiche e non domestiche e i coefficienti di cui al D.P.R. 158\/1999, rilevanti nel calcolo della tariffa, sono determinati annualmente nella delibera tariffaria.\u003C\/p\u003E\r\n\u003Cp class=\u0022JustifyFull\u0022\u003E\r\n\t\u0026nbsp;\u003C\/p\u003E\r\n\u003Cp class=\u0022JustifyFull\u0022\u003E\r\n\t\u003Cspan class=\u0022Bold\u0022\u003EUtenze domestiche\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\u003Cp class=\u0022JustifyFull\u0022\u003E\r\n\tIl numero dei componenti il nucleo familiare ai fini dell\u0026#39;applicazione della tariffa per le utenze domestiche, \u0026egrave; individuato nel numero risultante dagli elenchi dell\u0026#39;anagrafe del Comune salvo presentazione di idonea documentazione da parte dei soggetti interessati nei seguenti casi: - congiunto anziano collocato in casa di riposo; - congiunto che svolge attivit\u0026agrave; di studio o di lavoro fuori dal Comune di residenza per un periodo superiore ai sei mesi. Devono essere comunque dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell\u0026rsquo;utenza per almeno sei mesi nell\u0026rsquo;anno solare, come ad esempio altri familiari o collaboratrici domestiche che dimorano presso la famiglia.\u003C\/p\u003E\r\n\u003Cp class=\u0022JustifyFull\u0022\u003E\r\n\tPer le utenze domestiche occupate o a disposizione di persone non residenti, per gli alloggi dei cittadini residenti all\u0026rsquo;estero e iscritti all\u0026rsquo;A.I.R.E. si assume come numero degli occupanti quello di 1(una) unit\u0026agrave;.\u003C\/p\u003E\r\n\u003Cp class=\u0022JustifyFull\u0022\u003E\r\n\tLe cantine, le autorimesse o gli altri luoghi simili si considerano utenze domestiche condotte da n. 1 occupante se condotte da persona fisica. I medesimi locali, se condotti da soggetti diversi da persona fisica, si considerano utenze non domestiche.\u003C\/p\u003E\r\n\u003Cp class=\u0022JustifyFull\u0022\u003E\r\n\tPer le utenze domestiche date in locazione, il proprietario deve darne comunicazione all\u0026rsquo;Ufficio Tributi ed esibire il contratto regolarmente registrato. In tutti i casi l\u0026#39;onere della prova \u0026egrave; in capo al proprietario. Sono ammesse le dichiarazioni sostitutive di atti di notoriet\u0026agrave; e le dichiarazioni sostitutive di certificazioni ex art. 46 e art. 47 del D.P.R. 445\/2000, esclusivamente se relative a documenti attestanti atti, fatti, qualit\u0026agrave; e stati soggettivi, che siano gi\u0026agrave; in possesso dell\u0026#39;Amministrazione o di altre amministrazioni pubbliche.\u003C\/p\u003E\r\n\u003Cp class=\u0022JustifyFull\u0022\u003E\r\n\t\u0026nbsp;\u003C\/p\u003E\r\n\u003Cp class=\u0022JustifyFull\u0022\u003E\r\n\t\u003Cspan class=\u0022Bold\u0022\u003EUtenze non domestiche\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\u003Cp class=\u0022JustifyFull\u0022\u003E\r\n\tNel caso di non corrispondenza formale fra l\u0026rsquo;attivit\u0026agrave; esercitata e le categorie previste dalle tabelle allegate al DPR 27 aprile 1999, n. 158, deve essere attribuita ai fini dell\u0026rsquo;applicazione della tariffa la categoria di attivit\u0026agrave; che presenta con esse maggiori analogie sotto il profilo della destinazione d\u0026rsquo;uso e quindi della connessa potenzialit\u0026agrave; di produzione dei rifiuti. La categoria tariffaria applicabile ad ogni utenza \u0026egrave; unica anche qualora le superfici utilizzate per l\u0026#39;esercizio dell\u0026#39;attivit\u0026agrave; presentino diverse destinazioni d\u0026#39;uso (vendita, uffici, magazzino, etc. ..) se non nei casi in cui siano individuabili superfici catastalmente separate e, nei casi di aree scoperte operative.\u003C\/p\u003E\r\n\u003Cp class=\u0022JustifyFull\u0022\u003E\r\n\t\u0026nbsp;\u003C\/p\u003E\r\n\u003Cp class=\u0022JustifyFull\u0022\u003E\r\n\t\u003Cspan class=\u0022Bold\u0022\u003ERiduzioni\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\u003Cp class=\u0022JustifyFull\u0022\u003E\r\n\tIl Comune riconosce annualmente con apposita deliberazione le seguenti riduzioni: a) per locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente fino al 30% della tariffa; b) per fabbricati rurali ad uso abitativo fino al 30% della tariffa; c) nelle zone in cui non \u0026egrave; effettuata la raccolta, la TARI \u0026egrave; dovuta nella misura del 40%; d) alle utenze non domestiche produttrici di rifiuti speciali assimilati agli urbani che dimostrino di aver avviato gli stessi al recupero, \u0026egrave; applicata una riduzione fino al 40% della parte variabile della tariffa. Tale riduzione \u0026egrave; concessa a consuntivo a seguito di presentazione di idonea documentazione a cura del soggetto interessato. La riduzione \u0026egrave; commisurata all\u0026#39;importo della fattura presentata dal soggetto richiedente che deve essere di un importo pari almeno al 40% di quanto dovuto per la corrispondente annualit\u0026agrave;;\u003C\/p\u003E\r\n\u003Cp class=\u0022JustifyFull\u0022\u003E\r\n\t\u0026nbsp;\u003C\/p\u003E\r\n\u003Cp class=\u0022JustifyFull\u0022\u003E\r\n\t\u003Cspan class=\u0022Bold\u0022\u003EEsclusioni per inidoneit\u0026agrave; a produrre rifiuti\u003C\/span\u003E\u003C\/p\u003E\r\n\u003Cp class=\u0022JustifyFull\u0022\u003E\r\n\tNon sono soggetti al tributo i locali e le aree che non sono suscettibili di produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati.\u003C\/p\u003E\r\n\u003Cp class=\u0022JustifyFull\u0022\u003E\r\n\t\u0026nbsp;\u003C\/p\u003E\r\n\u003Cp class=\u0022JustifyCenter\u0022\u003E\r\n\t************************************\u003C\/p\u003E\r\n\u003Cp class=\u0022JustifyCenter\u0022\u003E\r\n\t\u0026nbsp;\u003C\/p\u003E\r\n\u003Cp\u003E\r\n\tCon la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 26.04.2017 si \u0026egrave; stabilito quanto segue:\u003C\/p\u003E\r\n\u003Cp\u003E\r\n\tIL CONSIGLIO COMUNALE\u003C\/p\u003E\r\n\u003Cp\u003E\r\n\t\u0026nbsp;\u003C\/p\u003E\r\n\u003Cp\u003E\r\n\tDELIBERA\u003C\/p\u003E\r\n\u003Cp class=\u0022JustifyFull\u0022\u003E\r\n\tDi modificare ladeliberazione del Consiglio comunale n.7 del 31\/03\/2017 avente ad oggetto \u0026ldquo;Tassa sui rifiuti (TARI). Approvazione delle tariffe anno 2017\u0026rdquo;, stabilendo che il tributo comunale sui rifiuti, TARI, venga versato, come da regolamento, in numero tre rate e alle seguenti scadenze:\u003C\/p\u003E\r\n\u003Cp\u003E\r\n\t1^ rata: 30 settembre 2017;\u003C\/p\u003E\r\n\u003Cp\u003E\r\n\t2^ rata: 30 ottobre 2017;\u003C\/p\u003E\r\n\u003Cp\u003E\r\n\t3^ rata: 30 novembre 2017;\u003C\/p\u003E\r\n\u003Cp class=\u0022JustifyFull\u0022\u003E\r\n\tDi fissare,ai sensi dell\u0026rsquo;art.1, comma 688, della Legge n.147\/2015 il termine del 16 giugno 2017 per il pagamento della rata unica della TARI;\u003C\/p\u003E","Sezione":"Uffici"}