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Provincia di Sassari
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Progetti personalizzati di cui alla Legge n° 112/2016 - “Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare”

 

 

 

Avviso pubblico

per la selezione di beneficiari dei progetti personalizzati di cui alla Legge n° 112/2016 - “Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare

 

“Dopo di Noi”

 

Premessa

 

Il Plus del Distretto Socio Sanitario di Alghero, comune Capofila Bonorva ha aderito al programma attuativo della Regione Sardegna “Dopo di Noi” di cui alla Legge  n°  112/2016  per  l’attivazione di  misure  di  assistenza, cura  e  protezione delle persone con disabilità grave prive di sostegno familiare, in quanto mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi non sono in grado di fornire adeguato sostegno genitoriale, nonché in vista del venir meno del sostegno famigliare, attraverso la progressiva presa in carico della persona interessata già durante l’assistenza in vita dei genitori.

 

Con Delibere di Giunta Regionale n. 52/12 del 22/11/2017, n. 38/18 del 24/07/2018 e n. 64/13 del 28/12/2018 la Regione Autonoma della Sardegna ha adottato il programma attuativo “Dopo di Noi”, destinato a promuovere su tutto il territorio regionale la realizzazione di progetti e servizi necessari allo sviluppo di modalità di vita indipendente e di soluzioni abitative autonome, attraverso un sistema diffuso e articolato di servizi e interventi per l’ accompagnamento e l’ uscita dal nucleo familiare di origine.

 

Art. 1. Finalità e obiettivi specifici

 

La Regione Sardegna, in coerenza con i principi sanciti dalla legge n° 112/2016, definisce gli interventi e i servizi che possono essere finanziati con le risorse del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, i beneficiari degli interventi e le modalità di accesso.

 

Obiettivi principali:

 

  • Accrescimento della consapevolezza e l’accompagnamento verso l’autonomia;

  • Promozione dell’inclusione sociale per favorire l’autonomia e l’autodeterminazione;

  • Deistituzionalizzazione e supporto alla domiciliarità in abitazioni o gruppi appartamento che riproducano le condizioni abitative e relazionali della casa familiare;

  • Realizzazione di soluzioni alloggiative di tipo familiare e di co-housing sociale.

 

 

Art. 2. Interventi e servizi previsti

 

Sul territorio regionale sono finanziabili nel rispetto dell’art.5, comma 4, del DM del 23.11.2016 gli interventi e servizi previsti alle lettere a), b) e d)

 

a): Percorsi programmati di accompagnamento per l'uscita dal nucleo familiare di origine, anche mediante soggiorni temporanei al di fuori del contesto familiare o per la deistituzionalizzazione di cui all'art. 3 comma 3 del D.M. possono essere finanziate le seguenti tipologie di intervento:

 

  1. Percorsi di accompagnamento e sostegno ai familiari condotti da operatori qualificati per sostenerli nella fase di accompagnamento per l'uscita dal proprio nucleo familiare;

  2. Interventi di distacco temporaneo da casa con previsione di cicli di week end fuori casa al fine di accrescere l'autonomia e l'apprendimento della gestione delle relazioni interpersonali e dell'ambiente domestico;

  3. Percorsi di vita diurni abitativi propedeutici alle fasi di residenzialità e di conoscenza e condivisione finalizzati alla nascita del gruppo casa anche attraverso l'organizzazione di ambienti che riproducano un’atmosfera familiare, conoscenza degli ambienti, palestre di vita, esperimenti di 2-3 giorni di esperienze di convivenza temporanee per verificare la compatibilità con le altre persone;

  4. Percorsi di de-istituzionalizzazione rispettosi di tempi di adattamento alle nuove condizioni da parte dei diretti interessati.

  5. Creazione di laboratori per l’indipendenza: servizi di sollievo con orientamento alle autonomie, per periodi limitati nei fine settimana e durante il periodo estivo, al fine di sviluppare capacità di autodeterminazione ambientale, domestica e relazionale;

  6. Training e sviluppo delle autonomie: sostegno alle famiglie nel percorso di crescita e acquisizione delle autonomie personali e lavorative dei ragazzi, attraverso attività di housing sociale per creare le condizioni di transizione naturale dal “Durante al dopo di Noi”.

 

b): Interventi di supporto alla domiciliarità in soluzioni alloggiative di cui all’art. 5, comma 4, del decreto (gruppi appartamento/co-housing), sono finanziabili le seguenti tipologie di intervento:

 

  1. Soluzioni abitative (appartamenti protetti) vicini al contesto relazionale e affettivo per avvicinare la persona con disabilità a una dimensione nuova e parallela a quella della famiglia;

  2. Soluzioni abitative per la preparazione al “dopo di noi”;

  3. Messa a sistema di progetti di autonomia già consolidati sul territorio a supporto di esperienze di coabitazione già in atto per disabili adulti privi di rete familiare;

  4. Promozione di vita indipendente per gruppi di persone secondo modelli domestico-familiari diversi da quelli che regolano le strutture residenziali;

  5. Supporto a soluzioni abitative in contesti rurali o località periferiche connesse a progetti di agricoltura sociale o accoglienza turistica/ristorazione.

 

I servizi finanziabili per l’attivazione delle suddette tipologie possono prevedere spese per assistenza socio assistenziale o socio educativa (personale di supporto quali assistenti personali, educatori etc.), spese di affitto locali etc.

 

Le soluzioni alloggiative devono avere capacità ricettiva non superiore a 5 posti letto, requisiti strutturali previsti dalle norme per le case di civile abitazione, rispetto delle misure di sicurezza e di prevenzione rischi, rispetto dei requisiti per l’accessibilità e la mobilità interna, spazi interni tali da riprodurre le condizioni abitative e relazionali della casa familiare.

 

Le soluzioni alloggiative gestite dagli Enti del terzo settore devono essere autorizzate a funzionare ai sensi del Decreto del Presidente della Regione 22 luglio 2008, n. 4.

 

d):   Interventi di realizzazione di innovative soluzioni alloggiative dalle caratteristiche di cui all’art. 5, comma 4, sono finanziabili le seguenti tipologie di spese:

 

  1. Spese di adeguamento e locazione di abitazioni, incluse le abitazioni di origine o gruppi appartamento o soluzioni di coabitazione già in atto che riproducano le condizioni abitative e relazionali della casa familiare. Non sono ricomprese spese per la realizzazione o l’acquisto di nuove costruzioni. I gruppi appartamento e le soluzioni di co-housing sociale non possono avere una capienza superiore a n. 5 posti letto.

  2. Spese di manutenzione straordinaria per l’adeguamento degli spazi interni;

  3. Spese per impianti e tecnologie per la domotica sociale;

  4. Spese per arredi e attrezzature per la vita quotidiana.

 

Tutti gli interventi sulle risorse del fondo devono essere aggiuntivi e non sostitutivi dei servizi già esistenti e rispettare le finalità indicate nell’art 19 comma 1 della Convenzione ONU. Gli interventi possono essere effettuati anche su patrimoni non afferenti ad Enti Pubblici, purché vi sia un comodato d’uso o, comunque, un vincolo almeno decennale per l’utilizzo di tali patrimoni per finalità alloggiative per persone con disabilità. In generale è necessario specificare che a carico delle risorse del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, sono ammissibili solo le spese di rilevanza sociale.

 

Art. 3. Beneficiari

 

I beneficiari degli interventi e dei servizi sono

 

  • persone con disabilità grave, comprese quelle intellettive e del neurosviluppo, riconosciute ai sensi dell’art. 3 comma 3 della legge n° 104/1992, la cui disabilità non è conseguente al naturale invecchiamento o patologie connesse alla senilità

 

  • di età compresa tra i 18 anni e i 64 anni, prive del sostegno familiare

 

L’accesso è prioritariamente garantito alle persone che, in esito alla valutazione multidimensionale, necessitino con maggiore urgenza degli interventi di cui al punto 2.

 

 

Art. 4 Priorità d’accesso

Sarà garantito l’accesso prioritario ai destinatari che rientrano nelle seguenti condizioni:

  • con disabilità grave mancanti di entrambi i genitori, del tutto prive di risorse economiche reddituali e patrimoniali, che non siano i trattamenti percepiti in ragione della condizione di disabilità;

  • con disabilità grave i cui genitori, per ragioni connesse, in particolare, all’età ovvero alla propria situazione di disabilità, non sono più nelle condizioni di continuare a garantire loro nel futuro prossimo il sostegno genitoriale necessario ad una vita dignitosa;

  • con disabilità grave inserite in strutture residenziali dalle caratteristiche molto lontane da quelle che riproducono le condizioni abitative e relazionali della casa familiare.

 

La maggiore urgenza verrà inoltre valutata in base a:

 

  • ridotti sostegni che la famiglia è in grado di fornire in termini di assistenza/accudimento e di sollecitazione della vita di relazione per garantire una buona relazione interpersonale;

  • inadeguata condizione abitativa e ambientale (ad es. spazi inadeguati per i componenti della famiglia, condizioni igieniche inadeguate, condizioni strutturali  inadeguate, barriere architettoniche interne ed esterne all'alloggio, abitazione isolata, ecc.);

  • condizioni di vulnerabilità economica della persona con disabilità e della sua famiglia, certificate dall'ISEE socio sanitario.

 

Art. 5. Procedure: fase di accesso e presa in carico

 

La domanda di ammissione al progetto personalizzato viene presentata dalla persona interessata, o suo rappresentante legale, all’ufficio Servizi Sociali del comune di residenza, che verifica la domanda (Domanda di ammissione al progetto personalizzato L.112/2016) e ne cura l'eventuale richiesta di integrazione.

 

Qualora la persona interessata ne sia in possesso, alla domanda potranno essere integrati i seguenti allegati:

 

- allegato A: Profilo di Funzionamento;

- allegato B: Scheda valutazione autonomie.

 

I Servizi Sociali verificano i requisiti di ammissibilità della domanda e le condizioni di accesso e invia la documentazione all’UDP.

L’UDP, verificati i documenti, invia all’ATS Sardegna - Distretto Sanitario di Alghero -  PUA (Punto Unico di Accesso), che avvia l’istruttoria per la convocazione dell’UVT.

 

L’UVT effettua la valutazione sull’ammissibilità e l’urgenza ai sensi della legge n°112/2016, e individua gli interventi attivabili.

 

Qualora non vi fossero i requisiti di ammissibilità al progetto “Dopo di Noi” si procederà con una presa in carico generale al fine di attivare percorsi alternativi di potenziamento dell’autonomia, mentre, qualora vi fossero solo quelli di ammissibilità ma non di urgenza, verrà creata una lista di attesa.

 

L’UVT approva la progettazione generale e invia la documentazione (Verbale UVT di ammissibilità e urgenza e Scheda progetto generale personalizzato - allegato verbale UVT) all’ Ufficio di Piano dell’ambito Plus, che definisce il budget per singolo progetto personalizzato e ne cura la comunicazione al richiedente. La persona destinataria individua il soggetto erogatore, tra i soggetti qualificati selezionati dalla Regione, e con esso definisce il progetto individuale operativo. L’ente gestore dell’ambito PLUS acquisisce i progetti personalizzati operativi e li invia all’UVT per l’approvazione definitiva.

 

 

Art. 6. Progetto personalizzato e budget progetto

 

Il progetto personalizzato è il documento che mette al centro la persona e permette alla stessa di partecipare alla vita sociale e vivere in condizioni di pari opportunità rispetto agli altri. Il progetto definisce risposte condivise, appropriate ai bisogni e alle aspettative, rimodulando gli obiettivi rispetto alle necessità e prevedendo strumenti flessibili affinché si possano valutare i bisogni in modo da adattare le risposte agli elementi qualificanti della vita, quali formazione e istruzione, lavoro, costruzione dell’autonomia e soluzioni per l’abitare.

 

Il progetto personalizzato verrà redatto con un approccio multidimensionale che valuterà oltre i bisogni sanitari e sociali, le attitudini, i desideri, le aspettative della persona, al fine di garantire una maggiore autonomia rispetto alle seguenti dimensioni:

 

  • benessere fisico;

  • benessere materiale;

  • benessere emozionale;

  • autodeterminazione;

  • relazioni interpersonali;

  • inclusione sociale ed empowerment.

 

I progetti personalizzati devono avere uno sviluppo biennale e individuano gli obiettivi da raggiungere, gli interventi di tipo sanitario, sociale ed educativo nonché le figure professionali ad essi preposti.

 

Infine devono contenere il budget del progetto che costituisce la modalità attraverso cui si impegnano le risorse e si definiscono gli obiettivi. Quest’ultimo deve favorire un mix di risorse economiche, professionali e umane, il coinvolgimento di diversi servizi sanitari e sociali, dei soggetti privati profit e no-profit, delle associazioni necessarie a promuovere contesti relazionali, familiari e sociali idonei a favorire una migliore inclusione sociale del beneficiario.

 

L’Unità di Valutazione Territoriale (UVT) del Distretto Sanitario valuta i bisogni assistenziali con riferimento al budget di progetto, definisce l’intensità degli interventi e promuove quanto è necessario per la loro migliore realizzazione.

 

Nella definizione del budget, si dovrà tenere conto dei seguenti elementi:

 

  • la valutazione multiprofessionale basata sull’approccio bio-psico-sociale e in coerenza con il sistema di classificazione ICF (Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute);

  • la progettazione personale, che comprende il pieno coinvolgimento della persona con disabilità, o di chi la rappresenta, il diritto di scelta fra opzioni diverse, la previsione di revisioni o di verifiche nel tempo, l’individuazione di risorse utili, degli obiettivi di progetto e degli eventuali criteri di rendicontazione, la definizione delle responsabilità degli attori coinvolti quali persona, famiglia, servizi e l’individuazione del case-manager;

  • le fonti di finanziamento;

    • la valutazione di esito.

 

Il budget per ciascun progetto personalizzato, non potrà essere comunque superiore a € 8.000,00 pro-capite per la prima annualità e non superiore a € 5.000,00 per la seconda annualità.

 

Art. 7 Modalità di presentazione domanda e scadenza

 

La domanda di ammissione dovrà essere presentata dalla persona interessata o dal suo rappresentante legale, utilizzando esclusivamente il modello allegato al presente Avviso, presso l’ufficio Servizi Sociali del comune di residenza del destinatario, oppure inviato all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del proprio Comune, entro e non oltre le ore 12,00 del 12 luglio 2019.  

 

La modulistica sarà disponibile presso gli Uffici di Servizio Sociale dei Comuni facenti parte dell’ambito PLUS, l’Ufficio di Piano del PLUS Distretto di Alghero, oppure potrà essere scaricata sia dal sito internet del PLUS distretto di Alghero www.plusalghero.it che dai siti internet dei rispettivi Comuni di residenza.

La domanda dovrà essere sottoscritta dal diretto interessato o dal suo Amministratore di sostegno/tutore, da un genitore nel caso di candidato di minore età.

 

Art. 8 Informazioni, contatti e richieste di chiarimenti

 

Informazioni e richieste di chiarimenti potranno essere rivolte al Segretariato centralizzato dell’Ufficio di Piano del PLUS ai seguenti recapiti: 079/867799 mail udp.plusalghero@gmail.com

 

Gianfranco Antonio Sechi

Responsabile Ufficio Finanziario

Comune di Bonorva (SS)

Capofila ambito PLUS Distretto Socio Sanitario di Alghero

 

 

Allegati:

- Domanda di partecipazione;

- Allegato A) Profilo di funzionamento;

- Allegato B) Scheda di valutazione delle autonomie.

Allegati (2)

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