ORDINANZA DEL SINDACO N.1 DEL 24-03-2020
PROVVEDIMENTI PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19
IL SINDACO
VISTI:
i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri emanati nelle date del 4, 8, 9 e 11 marzo 2020;
l'Ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020;
CONSIDERATO il recente evolversi della situazione epidemiologica nell'area del nord Sardegna dove quotidianamente numerosi cittadini si recano per comprovati motivi di lavoro;
VISTI l'articolo 32, della legge n.833 del 1978 e l'articolo 50, commi 4 e 5 del Decreto legislativo n.267 del 2000;
CONSIDERATO che sono stati rilevati, nel territorio comunale, alcuni comportamenti non completamente allineati alle misure e alle prescrizioni da adottare per evitare la diffuzione del contagio da Coronavirus;
RILEVATO, come attestato dalle Autorità competenti a livello mondiale e statale, che la modalità che tutela nel modo migliore la salute pubblica e garantisce la drastica riduzione dell'epidemia, è l'assenza o riduzione al minimo indispensabile di contatti sociali;
RITENUTO pertanto di dover confermare, in particolare, le prescrizioni contenute nell'ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020, con misure di specifica attuazione a livello locale, che riducano al minimo le occasioni di contagio e necessarie a gestire l'emergenza in qualità di autorità sanitaria locale;
VALUTATO che le suddette misure restrittive vadano urgentemente adottate al fine di evitare qualsiasi pregiudizio per la salute pubblica;
RITENUTI sussistenti i requisiti per l'adozione di un'ordinanza contigibile e urgente;
Per le motivazioni espresse
ORDINA
le seguenti specifiche prescrizioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sul territorio del Comune di Banari, fermo restando il divieto di assembramento e l'obbligo del mantenimento della distanza interpersonale di almeno un metro, con effetto immediato e fino alla cessazione dell'emergenza:
la chiusura totale e il divieto di accesso nei parchi pubblici, nelle areee gioco, nelle aree sportive, nei giardini pubblici comunali, compresa l'area e passeggiata "Sa Caminera";
la chiusura dell'area cimiteriale e del cimitero comunale, restano garantiti i servizi cimiteriali;
il divieto di svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto, resta consentito svolgere individualmente attività motoria, anche per le esigenze fisiologiche degli animali da compagnia, in prossimità della propria abitazione;
AVVERTE CHE
l'inottemperanza della presente ordinanza costituisce violazione dell'articolo 650 del codice penale, salvo che il fatto non costituisca più grave reato;
DISPONE
che la presente ordinanza venga pubblicata all'albo pretorio comunale on-line e comunicata alla Prefettura di Sassari;
venga trasmessa, per quanto di competenza al Comando Stazione Carabinieri di Siligo, al Comando Polizia Municipale ed all’Ufficio Tecnico Comunale;
INFORMA
ai sensi della Legge n.241/1990, articolo 3, comma 4, che avverso il presente provvedimento è ammesso:
Ricorso giurisdizionale al T.A.R. della Sardegna, entro il termine di 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari;
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.
IL SINDACO
F.to ANTONIO CARBONI