Comune di Banari

Provincia di Sassari
  • Seguici su:

Autocertificazione

Dichiarazione sostitutiva della certificazione

L'interessato può sempre sostituire con propria dichiarazione SEMPLICEMENTE SOTTOSCRITTA (SENZA AUTENTIFICAZIONE DI FIRMA) i certificati attestanti i seguenti stati, qualità personali e fatti:

- data e luogo di nascita

- residenza, cittadinanza, godimento dei diritti civili e politici

- stato di celibe (o nubile), coniugato/a, vedovo/a o stato libero (divorziato/a)

- stato di famiglia

- esistenza in vita

- nascita del figlio/decesso del coniuge, dell'ascendente (genitori) o del discendente (figli)

- l'iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti da PP. AA.

- appartenenza o ordini professionali

- titoli di studio/esami sostenuti

- qualifica professionale posseduta/titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica

- situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali

- l'assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto

- possesso e numero di codice fiscale, di partita Iva e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria

- stato di disoccupazione

- qualità di pensionato e categoria di pensione

- qualità di studente/qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, curatore e simili

- iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo

- tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio  matricolare dello stato di servizio

- di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e i provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa

- di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali/la qualità di vivenza a carico

- tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile

- di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato

Le dichiarazioni sostitutive della certificazione hanno la stessa validità temporale dei certificati e delle attestazioni che sostituiscono, che è di sei mesi dalla data del rilascio, oppure hanno validità illimitata se riguardano fatti, stati o qualità personali non soggetti a modificazioni.

I fatti, gli stati e le qualità personali diversi da quelli previsti dal suindicato elenco possono sempre essere comprovati utilizzando la DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ.

L'interessato, dopo averla redatta, può presentarsi direttamente all'ufficio dove deve consegnarla e sottoscriverla in presenza del dipendente incaricato di riceverla che è tenuto ad identificarlo, oppure, se non intende presentarsi di persona, dopo averla sottoscritta può inviarla (tramite fax, posta, corriere, persona di fiducia, eccetera) allegando alla stessa fotocopia non autenticata di un suo valido documento di identità.

Se l'istanza o la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà è presentata a soggetti diversi dalla Pubblica Amministrazione o a quest'ultima alla fine della riscossione da parte di terzi di benefici economici, l'autentificazione è redatta da un notaio, cancelliere, segretario comunale, dal dipendente ha diritto a ricevere la documentazione o altro dipendente incaricato dal Sindaco; in tale ultimo caso, l'autentificazione è redatta di seguito alla sottoscrizione e il pubblico ufficiale, che autentica, attesta che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità del dichiarante, indicando le modalità di identificazione, la data e il luogo di autentificazione, il proprio nome, cognome e la qualifica rivestita, nonché apponendo la propria firma e il timbro dell'ufficio.


Requisiti richiesti: piena capacità di agire

Documenti da presentare: una documento di identità o di riconoscimento personale in corso di validità da allegare alla dichiarazione

Entro quale termine: nei termini richiesti dal procedimento amministrativo in corso

Dove andare: nell'ufficio dove la dichiarazione sostitutiva deve essere presentata oppure inviandola a quest'ultimo allegando la fotocopia, non autenticata, di un documento di identità o di riconoscimento personale dell'interessato in corso di validità - se si necessita di autentica di firma, allo sportello Ufficio Anagrafe oppure da un notaio, cancelliere, segretario comunale

A chi rivolgersi: al dipendente addetto a ricevere la documentazione dell'ufficio dove la dichiarazione deve essere presentata

I soggetti che devono accettare l'autocertificazione:

- le amministrazioni pubbliche;

- i gestori di servizi pubblici, le aziende che hanno in concessione servizi come trasporti, erogazione di energia, servizio postale, gestione delle reti telefoniche (Enel, Poste, Rai, Ferrovie dello Stato, Telecom, Autostrade, ecc.);

- le società private (banche, assicurazioni): hanno la facoltà, in tutta libertà, di accettare o meno l'autocertificazione.

Le responsabilità:

Ogni cittadino responsabile di quello che dichiara mediante l'autocertificazione. Le amministrazioni effettuano controlli su quanto dichiarato per attestarne la verità e, in caso di falsa dichiarazione, il cittadino viene denunciato all'Autorità Giudiziaria; è prevista condanna penale e decadenza dei benefici eventualmente ottenuti con l'autocertificazione.

Tutte le domande e le dichiarazioni sostitutive da presentare alla pubblica amministrazione o ai gestori di servizi pubblici, possono essere inviate anche via fax, allegando la fotocopia di un documento di identità. L'uso di e-mail può avvenire soltanto con la "firma digitale" o con la carta di identità elettronica.

L'articolo 38 del D.P.R. 445/200 disciplina le modalità con le quali vengono redatte le dichiarazioni sostitutive e le autocertificazioni:

- le dichiarazioni sostitutive sono sottoscritte dall'interessato alla presenza del dipendente addetto al ricevimento;

- le autocertificazioni sono invece redatte e sottoscritte dall'interessato, il quale le presenta con allegata la fotocopia di un proprio documento di identità.

L'articolo 35 del D.P.R. 445/2000, elenca i documenti ammessi per l'identificazione del soggetto sotto scrittore: in particolare, elenca i documenti di riconoscimento ammessi, oltre alla carta di identità. In ogni caso, ai sensi dell'articolo 48 del D.P.R. 445/2000, sia le dichiarazioni sostitutive, sia le autocertificazioni devono contenere due elementi:

- il richiamo alle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del citato decreto, per le ipotesi di falsità in atti e per i casi di dichiarazioni mendaci;

- l'informativa di cui all'art. 10 della legge 31/12/1996 n. 675, in materia di privacy.

Tutte le dichiarazioni sostitutive sono esenti dall'imposta di bollo (art. 37 D.P.R. 445/2000).

Casi particolari:

Impedimento temporaneo alla sottoscrizione di una dichiarazione sostitutiva per ragioni di salute: all'art. 4 del D.P.R. 445/2000 ammette la sottoscrizione, davanti al pubblico ufficiale, di una dichiarazione sostitutiva, contenente l'espressa indicazione dell'esistenza di un impedimento, previo, accertamento dell'identità del dichiarante, da parte del coniuge della persona impedita, oppure, in sua assenza, da parte dei figli, o, in mancanza di questi, da parte di altri parenti in linea retta o collaterale fino al terzo grado.

Controlli:

In materia di controlli sulla veridicità delle autocertificazioni, l'art. 71 del D.P.R. 445/2000 stabilisce che ogni amministrazione ha l'obbligo di effettuare idonei controlli: a campione i casi insorgono fondati dubbi. Ad ogni modo, in tutti i casi in cui sorgono dubbi, verrà valutata l'opportunità di effettuare idonei controlli sulle autocertificazioni. In particolare, il comma 3 dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000, stabilisce che qualora le dichiarazioni sostitutive presentino delle IRREGOLARITÀ o delle OMISSIONI, rilevabili dall'ufficio e non costituenti falsità, il funzionario competente a ricevere la documentazione, dopo aver comunicato all'interessato tale irregolarità, è tenuto alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione.