Comune di Banari

Provincia di Sassari
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 Inserito il 23 Dicembre 2013    Aggiornato il 30 Luglio 2020  

SERVIZI DEMOGRAFICI

PROCEDIMENTO DESCRIZIONE DEL PROCEDIMENTO RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DOCUMENTI NORMATIVA DI RIFERIMENTO TERMINE (N. GIORNI)
Rilascio Carta d’Identità cartacea E’ il documento di riconoscimento che attesta l’identità della persona e per i cittadini italiani costituisce titolo valido per l’espatrio. Il D.L. 26/6/2008 n.112 ha introdotto importanti novità in materia di validità della carta di identità; Comune di residenza. La Carta d’Identità per gli stranieri (comunitari ed extracomunitari) è rilasciata non valida per l’espatrio. Servizioadomicilioperpersonenondeambulanti Il cittadino che per gravi motivi è impossibilitato a presentarsi personalmente allo sportello può richiedere il servizio a domicilio. Costodel servizio: per il rilascio ordinario €. 5,42; per il duplicato €. 10,58. CARTA Giuseppe Tel. 079/826001 Fax. 079/826233 anagrafebanari@tiscali.it - N. 3 fotografie uguali e recenti (massimo 6 mesi); Per i requisiti delle foto seguire le indicazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato. Vedi nella sezione modulistica del Comune di Banari * - In caso di rinnovo la Carta d’identità in scadenza; - In caso di furto o smarrimento relativa denuncia. - Art. 3 - Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza R.D. 18 giugno 1931, n. 773; - Art. 31 - Decreto Legge 26/06/2008, n. 112; - Art. 10 Decreto legge 13 maggio 2011, n. 70. - 2 giorni per i residenti; - al ricevimento del Nulla-osta per i non residenti.
Rilascio proroghe carte d’identità mediante apposizione di timbro Il D.L. 26/6/2008 n.112 ha introdotto importanti novità in materia di validità della carta di identità; infatti la stessa viene fissata a dieci anni dal rilascio. Pertanto le carte di identità rilasciate in base alle precedenti disposizioni e scadute dopo il 26/6/08 vengono rinnovate con l’apposizione di un timbro, al fine di allineare la loro scadenza alle nuove emesse. CARTA Giuseppe Tel. 079/826001 Fax. 079/826233 anagrafebanari@tiscali.it Richiesta orale  D.L. 26/6/2008 n.112 Contestuale alla richiesta
Rilascio certificati ed estratti Su richiesta dell’interessato vengono rilasciati certificati anagrafici e di stato civile ed estratti dagli atti di stato civile. Novità: dal 1° gennaio 2012 i certificati sono validi solo nei rapporti tra privati. Lo stabilisce l’articolo 15, “Norme in materia di certificazioni e dichiarazioni sostitutive ...”, della legge 12/11/2011, n. 183, che attua la cosiddetta decertificazione, cioè l’eliminazione dei certificati nei rapporti con le pubbliche amministrazioni ed i gestori di pubblici servizi. Ai sensi di tale norma, i certificati rilasciati dalla PA (relativi a stati, qualità personali e fatti) sono validi ed utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Le PP. AA. non possono più richiederli al cittadino. Sui certificati rilasciati dall’ufficio anagrafe e di stato civile quindi verrà apposta, a pena di nullità, la dicitura: “il presente certificato non può essere prodotto agli organi della PA o ai privati gestori di pubblici servizi”. I certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni attestanti stati, qualità personali e fatti non soggettia modificazioni hanno validità illimitata. Le restanti certificazioni hanno validità di seimesi dalla data di rilascio se disposizioni di legge o regolamentari non prevedono una validità superiore. Costi: diritti di segreteria: €. 0,26 in carta semplice e €. 0,52 in carta resa legale + marca da bollo da €. 16,00 a seconda dell’uso. CARTA Giuseppe Tel. 079/826001 Fax. 079/826233 anagrafebanari@tiscali.it Imposta di bollo da €. 16,00 se rilasciato per un uso non esente – Per le esenzioni vedi Tabella All. B - D.P.R. 20 ottobre 1972, N. 642 e ss.mm. e specifica normativa di settore; Modello domanda certificati anagrafici * Art. 33 del Regolamento anagrafico della popolazione residente D.P.R. 30 maggio 1989, N. 223; Art. 5, comma 1, lett. c) del DPR 3 novembre 2000, n. 396. Art. 15 Legge 12 novembre 2011, n. 183 Art. 41, comma 1, D.P.R. 28 dicembre 2000, N. 445 D.P.R. 20 ottobre 1972, N. 642 e ss.mm.; 2 giorni per la certificazione corrente; 15 giorni per la certificazione storica che richiede una ricerca sull’archivio cartaceo.
Rilascio certificazione storica toponomastica La toponomastica è l’insieme dei nomi attribuiti alle entità geografiche (toponimi), ed il loro studio storico-linguistico. In Italia è compito dei Comuni attribuire il nome alle aree di circolazione del suolo pubblico e di assegnare i numeri civici agli accessi degli immobili nel rispetto delle disposizioni di legge, dei regolamenti e delle norme Istat in ambito di toponomastica stradale. La varia denominazione delle aree di viabilità pubblica fa riferimento all’identità culturale, civile e territoriale delle città. A seguito di una convenzione stipulata il 21 giugno 2010 tra l’Agenzia del territorio e l’Istituto Nazionale di Statistica e di un accordo con il Cnipa (oggi Digit Pa) nell’ambito del piano e-governement 2009-2012, è stato istituito l’Archivio Nazionale degli stradari e dei numeri civici – CP5. (ANSC). Detto archivio è stato certificato dall’Agenzia del territorio e richiede un aggiornamento costante da parte dei comuni. La certificazione storica toponomastica è ricavata dall’archivio cartaceo attraverso la ricerca delle deliberazioni di denominazione delle vie. CARTA Giuseppe Tel. 079/826001 Fax. 079/826233 anagrafebanari@tiscali.it   Legge n. 1228 del 24.12.1954 Artt. 38 e ss. Decreto del Presidente della Repubblica n.223 del 30.5.1989 30 giorni
Residenza in tempo reale - Dichiarazione di residenza per immigrazione da altro comune, dall’estero, da irreperibilità, dall’estero di cittadini italiani iscritti all’AIRE LE NUOVE REGOLE PER IL CAMBIO DI RESIDENZA Dal 9 maggio 2012 è entrata in vigore la nuova disciplina che introduce il “cambio di residenza in tempo reale” (art. 5 D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito in legge 4 aprile 2012, n. 35). MODALITA’ Per fare il cambio di residenza i cittadini devono presentare le dichiarazioni anagrafiche, utilizzando esclusivamente i moduli conformi * a quelli pubblicati sul sito internet del Ministero dell’interno: • allo sportello anagrafe del Comune di Banari; • per posta (le istruzioni ministeriali indicano la raccomandata); •per fax; •per via telematica. La presentazione della dichiarazione anagrafica per via telematica è consentita ad una delle seguenti condizioni: a) la dichiarazione deve essere sottoscritta con firma digitale; b) l’autore può essere identificato dal sistema informatico con l’uso della carta d’identità elettronica, con carta nazionale dei servizi o in ogni caso con strumenti che consentono l’individuazione del soggetto che effettua la dichiarazione; c)la dichiarazione deve essere trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del richiedente. d) la copia della dichiarazione recante la firma autografa del richiedente e la copia del documento d’identità del richiedente devono essere acquisite mediante scanner e trasmesse tramite posta elettronica semplice.copia del documento d’identità o di riconoscimento del richiedente e delle persone che insieme a lui cambiano la residenza. Tutti i maggiorenni che trasferiscono la residenza unitamente al richiedente devono anche sottoscrivere il modulo di dichiarazione anagrafica. In mancanza, deve essere conferita specifica delega a chi presenta la dichiarazione ai sensi dell’art. 38-bis D.P.R. 445/2000 allegando fotocopia del documento di riconoscimento (la sottoscrizione non deve essere autenticata). CHI PUO’ RENDERE LA DICHIARAZIONE a) Ciascun componente della famiglia è responsabile per sé e per le persone sulle quali esercita la potestà o la tutela; b) In caso di convivenza anagrafica (insieme di persone coabitanti per motivi religiosi, di cura, di assistenza, militari, di pena e simili aventi dimora abituale nello stesso Comune), la dichiarazione deve essere resa dal “Responsabile della Convivenza”. REQUISITI a) Dimora abituale nel territorio del comune, presso l’indirizzo indicato nella dichiarazione; b) Regolarità del soggiorno (per i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione Europea); La dichiarazione, per essere considerata ricevibile, deve contenere necessariamente tutti i dati obbligatori previsti nell'apposito modulo e contrassegnati da *. L’indirizzo di abitazione dovrà essere specificato in maniera precisa e completa, con l’indicazione del numero civico esatto, del piano e dell’interno. In caso di dubbio circa la corretta indicazione dell’indirizzo, si consiglia di contattare l’ufficio anagrafe per verificare la correttezza formale e la completezza DOCUMENTI RICHIESTI. 1) Dichiarazione anagrafica, su modello allegato, sottoscritta da tutti i componenti maggiorenni. In mancanza, deve essere conferita specifica delega a chi presenta la dichiarazione ai sensi dell’art. 38- bis D.P.R. 445/2000 allegando fotocopia del documento di riconoscimento (la sottoscrizione non deve essere autenticata). 2) Copia del documento di riconoscimento del dichiarante e delle persone che, insieme al richiedente trasferiscono la residenza; 3) Codice fiscale di tutti i componenti della famiglia che richiedono la residenza; 4) Estremi della patente di guida italiana e delle targhe dei mezzi (autoveicoli, rimorchi, moto e ciclomotori) intestati alle persone che chiedono il cambio di residenza. Ciò è necessario ai fini dell’aggiornamento degli archivi della Motorizzazione Civile che entro 180 giorni dalla richiesta provvederà all’invio dei tagliandi, con l’indicazione del nuovo indirizzo, da applicare sui relativi documenti. 5) In caso di trasferimento dall’estero, se il trasferimento concerne anche la famiglia, occorre esibire documenti originali che ne dimostrino la composizione. Detti documenti devono essere rilasciati dalle competenti autorità dello Stato di provenienza e devono essere in regola con le disposizioni in materia di traduzione e legalizzazione. Per gli stranieri oltre al passaporto e al documento di riconoscimento in corso di validità: 6) Permesso di soggiorno in corso di validità o fotocopia del permesso scaduto e ricevute attestanti l’avvenuta domanda di rinnovo entro i termini di legge; 7) Nel caso di rilascio del primo permesso di soggiorno per lavoro subordinato occorre esibire: il contratto di soggiorno stipulato presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione; oppure la ricevuta attestante l’avvenuta presentazione della richiesta di permesso soggiorno. I cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea dovranno obbligatoriamente allegare alla dichiarazione anagrafica i documenti comprovanti la regolarità del soggiorno indicati nell’Allegato A. I cittadini di Stati appartenenti all’Unione europea dovranno obbligatoriamente allegare alla dichiarazione anagrafica i documenti comprovanti il possesso dei requisiti previsti dal d.lgs. n. 30/2007 e indicati nell’Allegato B. In caso di trasmissione con modalità diverse dalla presentazione diretta allo sportello anagrafe, si invita a prestare la massima cura nella compilazione del modulo e dei documenti da allegare, onde evitare che la dichiarazione venga considerata non ricevibile, secondo quanto disposto dal Ministero dell’interno (Circ. n. 9 del 27.4.2012). La decorrenza giuridica del cambio di residenza decorre dalla data di presentazione della dichiarazione e che entro i due giorni lavorativi successivi il richiedente sarà iscritto in anagrafe e potrà ottenere il certificato di residenza e lo stato di famiglia, limitatamente alle informazioni “documentate”. Nel caso iscrizione anagrafica con provenienza da altro comune, entro gli ulteriori e successivi 2 giorni lavorativi il comune di provenienza dovrà provvedere alla cancellazione entro 5 giorni alla verifica dei dati forniti dal dichiarante. Da quel momento potranno essere rilasciate tutte le normali certificazioni. L’Ufficiale di Anagrafe, entro 45 giorni dalla dichiarazione, procede all’accertamento dei requisiti cui è subordinata l’iscrizione anagrafica (prima tra tutti l’effettiva dimora abituale). Trascorso tale termine senza che siano pervenute al cittadino comunicazioni negative, quanto dichiarato si considera conforme alla situazione di fatto (silenzio-assenso, art. 20 legge 241/1990). Qualora non venga accertata la dimora abituale e/o la mancanza dei requisiti, il cittadino verrà informato del possibile rigetto dell’istanza, e sarà invitato contestualmente a presentare entro dieci giorni per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti. Detta comunicazione interrompe i termini del procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza dalla scadenza del termine di dieci giorni di cui sopra. Se nonostante i nuovi elementi forniti o, in caso di mancato riscontro, venisse confermato il diniego, il procedimento verrà annullato, l’interessato sarà cancellato dall’anagrafe con effetto retroattivo e sarà denunciato alle competenti autorità, per le responsabilità penali per dichiarazioni mendaci, ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000. A CHI RENDERE LA DICHIARAZIONE Tutte le comunicazioni e le dichiarazioni anagrafiche relative al comune di Banari dovranno essere trasmesse ad uno dei seguenti indirizzi: -PRESENTAZIONE DIRETTA ALLO SPORTELLO: Ufficio Anagrafe – P . z z a A . S o l i n a s 1 B a n a r i - tel. 079 826001. -INDIRIZZO POSTALE: Comune di Banari – Ufficio Anagrafe – P .zz a A. So li n a s, 1 - 07040 Banari; -FAX ufficio anagrafe: 079 826001; -E-MAIL: anagrafebanari@tiscali.it; -POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA: protocollo@pec.comune.banari.ss.it Responsabile del Procedimento (Ufficiale di Stato Civile Carta Giuseppe Tel. 079 8 2 6 0 0 1 – e.mail: anagrafebanari@tiscali.it Referenti: Carta Giuseppe - Istruttore amministrativo tel. 079 826001 CARTA Giuseppe Tel. 079/826001 Fax. 079/826233 anagrafebanari@tiscali.it Dichiarazione di residenza * Allegato A – documenti extracomunitari * Allegato B – documenti comunitari * Dichiarazione di trasferimento di residenza all’estero * • D.P.R. 30 Maggio 1989, n. 223 • Decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito in legge 4 aprile 2012, n. 35 art. 5 “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo”; • Circolare Ministero dell’Interno Dipartimento per gli affari interni e territoriali n. 9 del 27/04/2012. • D.P.R. 30 luglio 2012, N. 154 – Regolamento di attuazione dell’art. 5 del decreto legge n. 5/2012, convertito dalla legge n. 5/2012; • Legge 241/1990; • D.P.R. 445/2000; • DLgs. n. 82/2005 “Codice dell’Amministrazione digitale”; • DLgs. n. 286/1998; • D.Lgs. n. 30/2007. 45 giorni Entro 2 giorni lavorativi successivi alla dichiarazione di residenza il Comune di immigrazione provvede alla iscrizione e registrazione delle variazioni anagrafiche e alla richiesta di cancellazione al Comune di emigrazione; Entro 2 giorni lavorativi il Comune di emigrazione provvede alla cancellazione; Entro 5 giorni lavorativi il comune di emigrazione, sulla base dei dati anagrafici in suo possesso, inoltra al comune di nuova iscrizione, con modalità telematica, le eventuali rettifiche ed integrazioni dei dati ricevuti.
Cambio indirizzo all’interno del comune (scissione, costituzione o aggregazione nuova famiglia)   CARTA Giuseppe Tel. 079/826001 Fax. 079/826233 anagrafebanari@tiscali.it Dichiarazione di residenza * • D.P.R. 30 Maggio 1989, n. 223 • Decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito in legge 4 aprile 2012, n. 35 art. 5 “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo”; • Circolare Ministero dell’Interno Dipartimento per gli affari interni e territoriali n. 9 del 27/04/2012. • D.P.R. 30 luglio 2012, N. 154 – Regolamento di attuazione dell’art. 5 del decreto legge n. 5/2012, convertito dalla legge n. 5/2012; • Legge 241/1990; • D.P.R. 445/2000; • DLgs. n. 82/2005 “Codice dell’Amministrazione digitale”; 45 giorni
Cancellazione anagrafica per morte L’ufficiale d’anagrafe effettua la registrazione nell’anagrafe delle comunicazioni concernenti le nascite, le morti e le celebrazioni di matrimonio effettuate dall’ufficiale dello stato civile entro 3 giorni dalla data di ricezione delle stesse CARTA Giuseppe Tel. 079/826001 Fax. 079/826233 anagrafebanari@tiscali.it   Art. 12, comma 4, e 17 del D.P.R. 30 Maggio 1989, n. 223 3 giorni dalla comunicazione dell’ufficio di stato civile
Iscrizione anagrafica per nascita L’ufficiale d’anagrafe effettua la registrazione nell’anagrafe delle comunicazioni concernenti le nascite, le morti e le celebrazioni di matrimonio effettuate dall’ufficiale dello stato civile entro 3 giorni dalla data di ricezione delle stesse. CARTA Giuseppe Tel. 079/826001 Fax. 079/826233 anagrafebanari@tiscali.it Dichiarazione di residenza * Art. 12, comma 4, e 17 del D.P.R. 30 Maggio 1989, n. 223 3 giorni dalla comunicazione dell’ufficio di stato civile
Registrazione in anagrafe dei matrimoni L’ufficiale d’anagrafe effettua la registrazione nell’anagrafe delle comunicazioni concernenti le nascite, le morti e le celebrazioni di matrimonio effettuate dall’ufficiale dello stato civile entro 3 giorni dalla data di ricezione delle stesse CARTA Giuseppe Tel. 079/826001 Fax. 079/826233 anagrafebanari@tiscali.it Dichiarazione di residenza * Art. 12, comma 4, e 17 del D.P.R. 30 Maggio 1989, n. 223 3 giorni dalla comunicazione dell’ufficio di stato civile
Trasferimento all’AIRE di un altro comune L’ AIRE è l’anagrafe della popolazione italiana Residente all’estero. E’ stata istituita nel 1990, a seguito dell’emanazione della Legge n. 470 del 27 Ottobre 1988 (“Anagrafe e censimento degli italiani all´ estero”) e del suo regolamento di esecuzione, D.P.R. n. 323 del 6 settembre 1989. L´ AIRE contiene i dati dei cittadini che hanno dichiarato spontaneamente, ai sensi dell´ art. 6 della citata Legge 470/1988, di voler risiedere all’estero per un periodo di tempo superiore ai dodici mesi o, per i quali, è stata accertata d’ufficio tale residenza. I comuni sono gli unici competenti alla regolare tenuta dell’anagrafe della popolazione, sia di quella residente in Italia che dei cittadini residenti all’estero, cioè degli italiani che dimorano abitualmente all’estero. Ciascun comune ha la propria AIRE. Esiste, inoltre, un´ AIRE nazionale, istituita presso il Ministero dell´ Interno Dipartimento per gli Affari Interni e territoriali che contiene i dati trasmessi dalle anagrafi comunali. Oltre ai dati anagrafici, l’AIRE centrale registra anche l’indicazione relativa all’iscrizione del cittadino nelle liste elettorali del comune di provenienza. I singoli comuni inviano i dati all´ AIRE centrale, via webmail, utilizzando un sistema di sicurezza e un’apposita procedura informatica, che consente un aggiornamento diretto dei dati stessi. L’iscrizione all’A.I.R.E. è un diritto-dovere del cittadino (art. 6 legge 470/1988) e costituisce il presupposto per usufruire di una serie di servizi forniti dalle Rappresentanze consolari all’estero, nonché per l’esercizio di importanti diritti, quali per esempio: • la possibilità di votare per elezioni politiche e referendum per corrispondenza nel Paese di residenza, e per l’elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento Europeo nei seggi istituiti dalla rete diplomatico-consolare nei Paesi appartenenti all’U.E.; • la possibilità di ottenere il rilascio o rinnovo di documenti di identità e di viaggio, nonché certificazioni. Non devono iscriversi all’AIRE le persone che si recano all’estero per un periodo di tempo inferiore all’anno; i lavoratori stagionali; i dipendenti di ruolo dello stato in servizio all’estero, notificati alle Autorità locali ai sensi delle Convenzioni di Vienna del 1961 e del 1963 sulle relazioni diplomatiche e consolari; i militari in servizio presso gli Uffici e le strutture della NATO. CARTA Giuseppe Tel. 079/826001 Fax. 079/826233 anagrafebanari@tiscali.it Dichiarazione di residenza * D.P.R. 30 Maggio 1989, n. 223 Legge 27 ottobre 1988, n. 470 D.P.R 6 settembre 1989, N. 323 2 giorni Entro 2 giorni lavorativi successivi alla richiesta di iscrizione AIRE il Comune di iscrizione provvede alla iscrizione e registrazione delle variazioni anagrafiche e alla richiesta di cancellazione al Comune di cancellazione AIRE; Entro 2 giorni lavorativi il Comune di cancellazione AIRE provvede alla cancellazione; Entro 5 giorni lavorativi il comune di cancellazione, sulla base dei dati anagrafici in suo possesso, inoltra al comune di nuova iscrizione, con modalità telematica, le eventuali rettifiche ed integrazioni dei dati ricevuti.
Trasmissione variazioni anagrafiche tramite sistema INA/SAIA Con decreto legge del 27.12.2000 n. 392, convertito con legge 28.2.2001 n. 26, é stato istituito, presso il Ministero dell’Interno, l’Indice Nazionale delle Anagrafi (INA), per un migliore esercizio della funzi one di vig ilanza e di g e s tione dei dati anagr afici. Il decreto ha mod ificato l’ar ticolo 1 della le gge 24 dic embre 19 54, n. 1228 sul l’Ordinamento delle anagr afi della popolazio n e residente. L’I NA rappresenta l ’ i nfrast rut tura te cnologica di riferimento e di intersc ambio dei dati anagr afici comun ali e le Pubbliche Ammi n istrazioni: l’a ssociazione fra i dati ident ificat ivi del ci ttadino e il comune di residen za completa la circolarità anagr afica al fine di conse guire l ’obiett ivo del l a s empl ificazi one e razionalizzazione del l’azione amm i nistrat iva. CARTA Giuseppe Tel. 079/826001 Fax. 079/826233 anagrafebanari@tiscali.it   D.L. 27/12/2000, n. 392 Legge 28/02/2001, n. 26 1 giorno
Rinnovo dichiarazione dimora abituale cittadini extracomunitari - aggiornamento scheda anagrafica    CARTA Giuseppe Tel. 079/826001 Fax. 079/826233 anagrafebanari@tiscali.it     Contestuale alla richiesta 
Rilascio attestato di soggiorno permanente ai cittadini comunitari    CARTA Giuseppe Tel. 079/826001 Fax. 079/826233 anagrafebanari@tiscali.it     30 giorni 
Attribuzione di nuovo numero civico e cambio di numerazione civica    CARTA Giuseppe Tel. 079/826001 Fax. 079/826233 anagrafebanari@tiscali.it     30 giorni 
Attribuzione di nuovo toponimo e cambio toponimo   CARTA Giuseppe Tel. 079/826001 Fax. 079/826233 anagrafebanari@tiscali.it     90 giorni 
Cancellazione dall’anagrafe Italiani Residenti all’Estero per irreperibilità presunta   CARTA Giuseppe Tel. 079/826001 Fax. 079/826233 anagrafebanari@tiscali.it     30 giorni 
Cancellazione dall’anagrafe Italiani Residenti all’Estero su istanza dell’interessato   CARTA Giuseppe Tel. 079/826001 Fax. 079/826233 anagrafebanari@tiscali.it     2 giorni 
Cancellazioni anagrafiche   CARTA Giuseppe Tel. 079/826001 Fax. 079/826233 anagrafebanari@tiscali.it     2 giorni 5 giorni invio per modalità telematica, di eventuali rettifiche ed integrazioni dei dati ricevuti
Cancellazioni anagrafiche per irreperibilità o omessa dichiarazione   CARTA Giuseppe Tel. 079/826001 Fax. 079/826233 anagrafebanari@tiscali.it     365 giorni 
Iscrizione all’AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all’Estero)   CARTA Giuseppe Tel. 079/826001 Fax. 079/826233 anagrafebanari@tiscali.it     2 giorni 
Dichiarazione di nascita – Formazione atto La dichiarazione di nascita si può rendere con le seguenti modalità: - entro 3 giorni presso la Direzione sanitaria o Casa di cura dove è avvenuta la nascita. - entro 10 giorni presso l’Ufficio di Stato Civile del Comune di nascita o del Comune di residenza dei genitori o di uno di essi. Nel caso in cui i genitori non risiedano nello stesso comune, salvo diverso accordo tra di loro, la dichiarazione di nascita è resa nel comune di residenza della madre. Dichiarazione tardiva: se la dichiarazione viene resa dopo 10 giorni dalla nascita, il dichiarante deve indicare le ragioni del ritardo all’Ufficiale di Stato Civile, il quale ne dà segnalazione alla Procura della Repubblica. N.B. Nel caso di nato morto o di decesso avvenuto prima che sia stata resa la dichiarazione, la dichiarazione deve essere resa esclusivamente all’Ufficiale di Stato Civile del Comune di nascita. L’ufficiale dello stato civile, quando viene a conoscenza che la dichiarazione di nascita non è stata fatta neppure tardivamente, ne riferisce al procuratore della Repubblica ai fini del promovimento del giudizio di rettificazione. Dopo che ne ha riferito al procuratore della Repubblica, non può più ricevere la dichiarazione tardiva di nascita, ma forma l’atto di nascita soltanto in base al relativo decreto. La denuncia di nascita può essere resa: - da uno dei genitori se coniugati; - da entrambi i genitori, se non coniugati - riconoscimento del figlio; - da un procuratore speciale nominato dai genitori; - dal medico o dall’ostetrica o da altra persona che ha assistito al parto, rispettando l’eventuale volontà della madre di non essere nominata. Documentazione da presentare per la dichiarazione di nascita: - Attestazione di avvenuta nascita rilasciata in originale dall’ostetrica o dal medico che ha assistito al parto contenente le generalità della puerpera nonché le indicazioni del comune, ospedale, casa di cura o altro luogo ove è avvenuta la nascita, del giorno e dell’ora della nascita e del sesso del bambino. Se la puerpera non è stata assistita da personale sanitario, il dichiarante che non è neppure in grado di esibire l’attestazione di constatazione di avvenuto parto, produce una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. - Documento d’identità in corso di validità; L’ufficiale dello stato civile che registra la nascita nel comune di residenza dei genitori o della madre deve comunicare al comune di nascita il nominativo del nato e gli estremi dell’atto ricevuto. Attribuzione del nome al neonato Il nome imposto al bambino deve corrispondere al sesso e può essere costituito da un solo nome o da più nomi, anche separati, non superiori a tre. Nel caso siano imposti due o più nomi separati da virgola, negli estratti e certificati rilasciati dall’ufficiale dello stato civile e dall’ufficiale d’anagrafe deve essere riportato solo il nome o i nomi a sinistra della virgola (Circolare Ministero Interno n. 33 del 24/12/2012). Quindi, il segno di interpunzione, diviene l’elemento di separazione tra il nome che deve essere certificato e quelli che invece che resteranno riportati solamente nell’atto di nascita: tale differenziazione deve restare anche al momento della comunicazione, da parte dell’ufficiale dello stato civile, ai fini dell’aggiornamento dello schedario anagrafico, dove dovranno essere iscritte le generalità composte solamente dal nome esistente prima della virgola, evitando qualsiasi possibilità di confusione. È vietato imporre al neonato lo stesso nome del padre vivente, di un fratello o sorella viventi, un cognome come nome, nomi ridicoli o vergognosi. I nomi stranieri che sono imposti ai bambini aventi la cittadinanza italiana devono essere espressi in lettere dell’alfabeto italiano, con la estensione alle lettere: J, K, X, Y, W e, dove possibile, anche con i segni diacritici propri dell’alfabeto della lingua di origine del nome. Ai figli di cui non sono conosciuti i genitori non possono essere imposti nomi o cognomi che facciano intendere l’origine naturale, o cognomi di importanza storica o appartenenti a famiglie particolarmente conosciute nel luogo in cui l’atto di nascita è formato. Se il dichiarante intende dare al bambino un nome in violazione dei divieti sopra stabiliti, l’ufficiale dello stato civile lo avverte del divieto, e, se il dichiarante persiste nella sua determinazione, riceve la dichiarazione, forma l’atto di nascita e, informandone il dichiarante, ne dà immediatamente notizia al procuratore della Repubblica ai fini del promovimento del giudizio di rettificazione. Attribuzione del codice fiscale al neonato Effettuata la registrazione della nascita l’ufficio dello stato civile provvede all’attribuzione al neonato del codice fiscale attraverso il collegamento con il SIATEL, e alla consegna del relativo certificato di attribuzione ai genitori del neonato. ELIMINAZIONE DELLA DISTINZIONE FRA FIGLI LEGITTIMI E NATURALI Il primo gennaio del 2013 è entrata in vigore la legge 10 dicembre 2012 n. 219, una normativa di grande rilievo, attesa da molto tempo, che ha eliminato qualsiasi discriminazione riguardo ai figli equiparando, a tutti gli effetti, la filiazione, senza alcuna distinzione sulle modalità con le quali la stessa si sia prodotta, o con riferimento ai genitori ed all’eventuale rapporto esistente tra i medesimi. CARTA Giuseppe Tel. 079/826001 Fax. 079/826233 anagrafebanari@tiscali.it Attestazione di nascita rilasciata dal Centro di nascita o dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà. Documento d’identità in corso di validità. Codice Civile – art. 231 e seguenti titolo VII – Della Filiazione Artt. 30 e seguenti del DPR 3 novembre 2000, n. 396. Legge 10 dicembre 2012, n. 219. Circolare Ministero Interno n. 33 del 24/12/2012 Contestuale alla richiesta
Trascrizione atti di nascita denunciati in altri Comuni, all’Ospedale o all’estero   CARTA Giuseppe Tel. 079/826001 Fax. 079/826233 anagrafebanari@tiscali.it     30 giorni 
Trascrizione Sentenze, decreti e rettifiche relative a nascite   CARTA Giuseppe Tel. 079/826001 Fax. 079/826233 anagrafebanari@tiscali.it     18 giorni 
Riconoscimento di figlio Il riconoscimento è una dichiarazione volontaria di uno o di entrambi i genitori con la quale si afferma la paternità o la maternità nei confronti di un figlio: può essere resa solo direttamente dall’interessato e può avvenire o davanti all’ufficiale dello stato civile, o può essere contenuta in un testamento, o in un atto pubblico. Riguardo ai tempi, può avvenire al momento della nascita o successivamente alla nascita od anche prima della nascita (riconoscimento del nascituro, art. 44, possibile dopo il concepimento). Il genitore che effettua il riconoscimento deve avere compiuto 16 anni, a meno che non intervenga autorizzazione del giudice che lo consenta anche ad una età inferiore che dovrà essere rilasciata dopo aver valutato le circostanze e nell’esclusivo interesse del figlio. ELIMINAZIONE DELLA DISTINZIONE FRA FIGLI LEGITTIMI E NATURALI Il primo gennaio del 2013 è entrata in vigore la legge 10 dicembre 2012 n. 219, una normativa di grande rilievo, attesa da molto tempo, che ha eliminato qualsiasi discriminazione riguardo ai figli equiparando, a tutti gli effetti, la filiazione, senza alcuna distinzione sulle modalità con le quali la stessa si sia prodotta, o con riferimento ai genitori ed all’eventuale rapporto esistente tra i medesimi. CARTA Giuseppe Tel. 079/826001 Fax. 079/826233 anagrafebanari@tiscali.it   Artt. 250 e ss. c.c. Artt. 42 e ss. del DPR 3 novembre 2000, n. 396. Legge 10 dicembre 2012, n. 219. Contestuale alla richiesta se contestuale alla dichiarazione di nascita Riconoscimento post-nascita 20giorni
Modificazione del nome o del cognome – Richiesta di affissione all’albo pretorio avviso contenente il sunto della domanda Salvo quanto disposto per le rettificazioni, chiunque vuole cambiare il nome o aggiungere al proprio un altro nome ovvero vuole cambiare il cognome perché ridicolo o vergognoso o perché rivela origine naturale o aggiungere al proprio un altro cognome, deve farne domanda al prefetto della provincia del luogo di residenza o di quello nella cui circoscrizione è situato l’ufficio dello stato civile dove si trova l’atto di nascita al quale la richiesta si riferisce. Nella domanda l’istante deve esporre le ragioni a fondamento della richiesta. Nella domanda si deve indicare la modificazione che si vuole apportare al nome o al cognome oppure il nome o il cognome che si intende assumere. In nessun caso può essere richiesta l’attribuzione di cognomi di importanza storica o comunque tali da indurre in errore circa l’appartenenza del richiedente a famiglie illustri o particolarmente note nel luogo in cui si trova l’atto di nascita del richiedente o nel luogo di sua residenza. Il prefetto, assunte informazioni sulla domanda, se la ritiene meritevole di essere presa in considerazione, autorizza con suo decreto il richiedente a fare affiggere all’albo pretorio del comune di nascita e di attuale residenza del medesimo richiedente un avviso contenente il sunto della domanda. L’affissione deve avere la durata di giorni trenta consecutivi e deve risultare dalla relazione fatta dal responsabile in calce all’avviso. Il decreto di autorizzazione della pubblicazione può stabilire che il richiedente notifichi a determinate persone il sunto della domanda. Dal 9 luglio 2012 con il D.P.R. M. 54/2012 sono stati abrogati gli artt. 54, 85, 86, 87, e 88 del D.P.R. n. 396/2000 ossia tutte le disposizioni che prevedevano la competenza del Ministero dell’Interno in merito ai cambiamenti od aggiunte di cognome, e sono stati modificati gli artt. 89, 90, 91 e 92, con l’aggiunta dei nuovi compiti alle Prefetture, lasciando invariati gli artt. 93 e 94. In tutti i casi di cambiamento di nomi e cognomi perché ridicoli o vergognosi o perché rivelanti origine naturale, le domande e i provvedimenti contemplati in questo capo, le copie relative, gli scritti e i documenti eventualmente prodotti dall’interessato sono esenti da ogni tassa. CARTA Giuseppe Tel. 079/826001 Fax. 079/826233 anagrafebanari@tiscali.it   Artt. 89 e seguenti del DPR 3 novembre 2000, n. 396. D.P.R. 13 marzo 2012, n. 54 Contestuale alla richiesta
Modificazione del nome o del cognome – Annotazione del decreto che autorizza il cambiamento o la modificazione del nome o del cognome nell’atto di nascita e di matrimonio I decreti che autorizzano il cambiamento o la modificazione del nome o del cognome devono essere annotati, su richiesta degli interessati, nell’atto di nascita del richiedente, nell’atto di matrimonio del medesimo e negli atti di nascita di coloro che ne hanno derivato il cognome. L’ufficiale dello stato civile del luogo di residenza, se la nascita o il matrimonio è avvenuto in altro comune, deve dare prontamente avviso del cambiamento o della modifica all’ufficiale dello stato civile del luogo della nascita o del matrimonio, che deve provvedere ad analoga annotazione. Gli effetti dei decreti rimangono sospesi fino all’adempimento delle formalità sopra indicate CARTA Giuseppe Tel. 079/826001 Fax. 079/826233 anagrafebanari@tiscali.it   Art. 94 del DPR 3 novembre 2000, n. 396. Contestuale alla richiesta
Acquisto di cittadinanza italiana da parte di minori stranieri a seguito di cittadinanza del genitore   CARTA Giuseppe Tel. 079/826001 Fax. 079/826233 anagrafebanari@tiscali.it   Legge 5 febbraio 1992, n.91. 10 giorni
Acquisto di cittadinanza italiana per Decreto del Presidente della Repubblica o Decreto Ministero Interno   CARTA Giuseppe Tel. 079/826001 Fax. 079/826233 anagrafebanari@tiscali.it   Legge 5 febbraio 1992, n.91 . 45 giorni
Acquisto cittadinanza italiana per residenza ininterrotta dalla nascita al compimento del 18esimo anno di età L’art. 33 della legge 9 agosto 2013, n. 98 di conversione del D.L. 21 giugno 2013, N. 69, entrato in vigore il 21 agosto 2013, ha disposto che allo straniero o all’apolide, nato in Italia, che voglia acquisire la cittadinanza italiana, non sono imputabili le eventuali inadempienze riconducibili ai genitori o agli uffici della Pubblica Amministrazione. L’interessato può dimostrare, infatti, il possesso dei requisisti con ogni altra documentazione idonea, ad esempio, con certificazioni scolastiche o mediche, attestanti la presenza del soggetto in Italia sin dalla nascita e l’inserimento dello stesso nel tessuto socio-culturale. Inoltre, il secondo comma dello stesso articolo stabilisce che l’Ufficiale dello stato civile, nei sei mesi precedenti al compimento dei diciotto anni, deve comunicare all’interessato che, entro il termine di un anno, può presentare dichiarazione di voler acquisire la cittadinanza. In mancanza di comunicazione, il diritto può essere esercitato anche dopo lo scadere del termine di un anno. CARTA Giuseppe Tel. 079/826001 Fax. 079/826233 anagrafebanari@tiscali.it   Legge 5 febbraio 1992, n.91 – Art. 4 Art. 33 legge 9 agosto 2013,, n. 98 di conversione del D.L. 21 giugno 2013, N. 69 50 giorni
Riacquisto della cittadinanza italiana per rientro in Italia   CARTA Giuseppe Tel. 079/826001 Fax. 079/826233 anagrafebanari@tiscali.it   Legge 5 febbraio 1992, n.91 15 giorni
Riconoscimento della cittadinanza italiana per jure sanguinis   CARTA Giuseppe Tel. 079/826001 Fax. 079/826233 anagrafebanari@tiscali.it   Legge 5 febbraio 1992, n.91 180 giorni
Pubblicazione di matrimonio La celebrazione del matrimonio è sempre preceduta dalle pubblicazioni di matrimonio. Le pubblicazioni di matrimonio hanno lo scopo di rendere nota l’'intenzione dei nubendi di contrarre matrimonio e di accertare l’insussistenza di cause ostative alla celebrazione. A tale scopo chi ne abbia interesse e sia a conoscenza di fatti (previsti dal Codice Civile) che possano impedire il matrimonio, può opporsi alla celebrazione. La pubblicazione di matrimonio deve essere richiesta all ’ U ffici ale di Stato Ci vile del Comune in cui uno degli sposi ha la residenza. L’a tto di pubblicazione di m atr i m o n io viene pubblicato presso i C o muni di residen z a degli sposi per un periodo m i n i m o di 8 giorni conse cut ivi. I nub endi, per presentare ist anza di pubblicazione di matrim o nio, devono recar s i al l'Ufficio di Stato Ci vile del comune di Banari e compilare il relativo modello di richiesta/ autocertifica zione. Se i nubendi intendono contrarre matrim o nio civile, dovra nno c ompi lare, anche n on contes tualm e nte, una domanda pre -st amp ata indirizzata al l ’Ufficiale dello Stato c ivile, dove verranno indicati il lu ogo, il giorno, l’ora della celebrazione del matr i m onio, la scelta s u l regime patr imoniale e il n o m inat ivo dei test i m oni. A se guito della ri chie sta presentata dai nubendi l’Ufficio di Stato civile provvede ad acquisire d’ufficio tutti i documenti n ecessari per procedere alle pubblicazioni. I cittad ini stranieri, debbono provvedere persona lmente, ad ottenere il Nulla - Osta (ex art. 1 1 6 C.C.) al ma t r imonio o certificato di capacità matr i m oniale presso la propria Ambasciata o il proprio Consolato con sede in Italia (la doc u m entazione varia secondo il paese di provenienza). Acq uisiti d’ufficio tu tti i doc ume nti occorrenti i nub endi dovra nno presentarsi nuovam e nte al l ’Ufficio di Stato C ivile per sottoscrivere il verbale di pubblicazione, predisposto e letto in loro pre senza. L'Ufficio provvederà alla pubbliicazione del relativo atto nell’ albo pretor i o on line del sito web isti tuzionale del Comune di Banari, nel l’apposita sezione dedicata alle pubblicazioni di matr i m onio. Concluso il per iodo di pubblicazione e attesi i tre giorni prev isti per legge, l’U ffi ciale dello stato civ ile provve derà a rilasciare il Certi ficato di eseg uite pubblicazioni/ nulla osta al la celebrazione del matr i m o n io. Il certificato di avvenuta pubblicazione ha una validità di 180 giorni, termine entro il quale deve essere celebrato il matrimonio. Nel caso in cui il matrimonio non venga celebrato nel periodo compreso fra il 4° e il 180° giorno successivo alle pubblicazione, per poter celebrare il matrimonio è necessario ripetere nuovamente la pubblicazione. L'Ufficiale di Stato Civile, se uno degli sposi non è residente nel Comune, provvede a trasmettere al relativo Comune di residenza la richiesta di pubblicazione. La pubblicazione infatti deve essere eseguita in entrambi i Comuni degli sposi. In questo caso per il rilascio del Certificato di eseguite pubblicazioni/nulla-osta al matrimonio sarà necessario attendere il certificato di eseguite pubblicazioni da parte dell’altro comune di residenza degli sposi. Nel caso di matrimonio religioso, il nulla osta al matrimonio sarà rilasciato agli sposi per la consegna al parroco. CARTA Giuseppe Tel. 079/826001 Fax. 079/826233 anagrafebanari@tiscali.it - N. 1 marca da bollo da €. 16,00 nel caso in cui entrambi i nubendi siano residente nel Comune di Gonnosnò; - N. 2 marche da bollo da €. 16,00 nel caso in cui uno solo dei nubendi sia residente nel Comune di Gonnosnò; - Ri chi esta di pubblicazione di matrimonio canonico rilasciata dal Parro co o da altro Ministro di culto; - Ric hiesta/ autocert ificazione di pubblicazione di matrimonio *; - Richiesta di celebrazione di m atr i m onio civile * . - Per cittadini stra nieri: Null a -osta e x art. 116 c.c . ) - Artt. 93 e ss. Codice civile - Artt. 54 e seguenti del DPR 3 novembre 2000, n. 396.   15 giorni 8 giorni di pubblicazione + 3 giorni ai sensi dell’art. 99 del c.c.
Matrimonio civile  Per potersi sposare con rito civile, i futuri sposi devono richiedere la pubblicazione di matrimonio all’Ufficio di Stato Civile del Comune di residenza di uno di essi. Il matrimonio civile può, invece, essere celebrato in qualsiasi Comune italiano indipendentemente dalla res idenza dei nubendi, previa delega del Sinda co compet ente per territorio alla celebrazione ad altro Sindaco. Gli sposi d evono pres ent arsi ne lla sede del Comune di Banari il giorno indicato nella richiesta di celebrazione di matr i m onio c ivile*, con due te s t i m oni maggio renni (an che parenti degli sposi), tutti muni ti di valido doc u m ento di identità. Il modello di richiesta di cel ebrazione di matr i m onio civile * d eve essere resti tuito, debitam ente c ompilato in o gni sua parte, all ’ U fficio dello Stato civile del Comune di Banari, a l men o 5 giorni pr ima della data fiss ata per la celebrazione del matrimonio. La data del matr i m onio deve essere prevent i vamente concordata con l ’ U fficiale di stato civile. Il matrimonio c ivile viene celebrato dall’U fficiale di Stato C ivile, quindi dal Sindaco o da un suo delegato nella sede comunale. Esso si so stanzia nella le ttura degli artt. 143, 144 e 147 del Codice civile e nell’acq uisizi one del conse nso degli sposi. Possono sposarsi: - i cittadini maggiore nni che hanno lo stato libero (cioè non sono lega t i da un p recedente matrimonio civile o religioso trascritto nei registri dello stato civile) e n o n sono leg ati da v incoli di parentela, di affin ità, adozione e di affiliazione nei gradi stabi liti dal Codice Civile; - i cittadini che ha nno c ompiut o 16 anni con autorizzazione del Tribunale dei m inoren ni; - i cittad ini già co n i ugati che hanno a vuto l’ a n nullamento del matr i m o n i o religioso o la cessazione de gli e ffet t i del pr ecedente matrimonio civile. CARTA Giuseppe Tel. 079/826001 Fax. 079/826233 anagrafebanari@tiscali.it Richiesta/autocertificazione di pubblicazione di matrimonio *; Richiesta di celebrazione di matrimonio civile * - Art. 57 - D.P.R. n. 396 del 3 novembre 2000 “Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile, a norma dell’articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 12”; - D.M. del 27 f febbraio 2001, in G.U. n. 66 del 20 marzo 2001 “Tenuta dei registri dello stato civile nella fase antecedente all' entrata i n funzione degli arch ivi i nfo rmatici”; - Artt. 106 e segu enti del c.c.. Contestualmente alla celebrazione del matrimonio Immediata redazione e sottoscrizione dell’atto di matrimonio.
Trascrizione Sentenze, decreti e rettifiche relative a matrimoni   CARTA Giuseppe Tel. 079/826001 Fax. 079/826233 anagrafebanari@tiscali.it     30 giorni
Dichiarazione di morte – Formazione atto La dichiarazione di morte è una comunicazione obbligatoria, da fare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune dove questa è avvenuta non oltre 24 ore dal decesso. La dichiarazione viene resa: - In caso di morte in una abitazione da uno dei congiunti o da una persona convivente con il defunto o loro delegato o, in mancanza, da persona informata del decesso. Per prassi è il personale delle imprese di Pompe Funebri incaricate dai familiari, che effettua anche gli adempimenti di carattere amministrativo. - In caso di morte in un Ospedale, Casa di cura o di riposo, Collegio o Istituto, compete al direttore trasmettere un avviso della morte all’ufficiale di Stato Civile del Comune. Al momento della dichiarazione di morte è necessario presentare il certificato del medico necroscopo attestante il giorno e l’ora della morte e in caso di morte violenta o sospetta il Nulla-Osta dell’Autorità giudiziaria La registrazione della dichiarazione di morte ed il rilascio dell’autorizzazione al seppellimento vengono fatti immediatamente al momento della richiesta. La sepoltura può avvenire dopo che sono trascorse 24 ore dal decesso, salvo diversa disposizione del medico necroscopo o dell’Autorità giudiziaria. CARTA Giuseppe Tel. 079/826001 Fax. 079/826233 anagrafebanari@tiscali.it Certificato del medico necroscopo Eventuale nulla-osta dell’Autorità giudiziaria Artt. 71 e ss. del D.P.R. n. 396 del 3 novembre 2000 Contestuale alla richiesta
Rilascio permesso di seppellimento Il permesso di seppellimento è l’atto amministrativo - conseguente alla iscrizione della dichiarazione di decesso negli appositi registri - attraverso cui l’ufficiale dello stato civile autorizza la sepoltura della persona deceduta. Per ottenere tale permesso le agenzie di onoranze funebri, incaricate dai familiari della persona deceduta, presentano la documentazione sanitaria prevista dalla legge (certificato necroscopico e Scheda ISTAT di decesso, e, in caso di morte violenta, anche nulla osta alla sepoltura rilasciato dall’autorità giudiziaria). CARTA Giuseppe Tel. 079/826001 Fax. 079/826233 anagrafebanari@tiscali.it   Art. 74 del D.P.R. n. 396 del 3 novembre 2000 D.P.R 10 settembre 1990, N. 285 recante il Regolamento di polizia mortuaria Contestuale alla richiesta (successivamente alla formazione dell’atto di morte)
Trascrizione atti di morte per eventi avvenuti in altri comuni o all’estero   CARTA Giuseppe Tel. 079/826001 Fax. 079/826233 anagrafebanari@tiscali.it     30 giorni
Trascrizione atti di morte per eventi avvenuti in altri comuni o all’estero   CARTA Giuseppe Tel. 079/826001 Fax. 079/826233 anagrafebanari@tiscali.it     30 giorni

 

Responsabile del Settore: Sindaco Antonio Carboni
Operatore: Istruttore contabile Rag. Giuseppe Carta
Tel. 079-826001/4 – Fax. 079/826233
comunebanari@tiscali.it
Titolare potere sostitutivo Segretario Comunale Dott. Dott. Aldo Lorenzo Piras
Tel. Tel. 079-826001/1 – Fax 079-826233
La richiesta di potere sostitutivo dovrà riportare nell’oggetto la seguente dicitura:
“RICHIESTA DI INTERVENTO SOSTITUTIVO” e indirizzata al seguente indirizzo email: segretario@comune.banari.ss.it